COMUNE DI SCALEA
REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE, GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO E SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA
Il Sindaco - Presidente relaziona sulla proposta in oggetto indicata e
sottolinea che il Regolamento è stato predisposto dall'assessore Bono con
l'apporto della Commissione Consiliare.
Il Consigliere Forestieri Virgilio interviene e dice che manca nel
Regolamento il sistema di determinazione delle tariffe. Chiede che la proposta
venga ritirata.
Il Consigliere Cozzolino evidenzia che le tariffe vengono stabilite in
sede di Bilancio. E' merito della passata Amministrazione se è stato realizzato
il nuovo acquedotto.
Il Consigliere Licursi fa notare che Cozzolino non fa che elogiare la
maggioranza. La maggioranza non ha il coraggio di dire come stanno
effettivamente le cose. Basta ricordare la gestione del Sig. Furchì . Il Sindaco
parla di gestione allegra, ma non da mai le dimostrazioni. Approva un Conto
Consuntivo con un avanzo di 1.700.000.000 e poi scopre che le cose non vanno.
Non vi sono le cifre che dimostrino le entrate previste con questo regolamento.
Si chiede un rinvio per approvare il regolamento quando vi sarà un quadro
completo delle nuove utenze. Il Regolamento non reca grandi novità se si
eccettua la nuova struttura delle tariffe.
Il Consigliere Cozzolino sostiene che è necessario adottare misure di
equità, quali il pagamento in proporzione ai consumi. Scalea è un paese
privilegiato , perché la presenza di seconde case produce rendite parassitarie
per il comune, che incassa Tributi da case che vengono abitate solo per brevi
periodi. Invece si sta prendendo una strada che porta al disastro, con
l'anticipazione di cassa. Chiede che venga effettuato un incontro con i vecchi
Amministratori per chiarire la reale situazione del comune.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi in forma favorevole dai responsabili dei servizi
interessati:
Presenti N. 15;
Favorevoli N. 11;
Astenuti
Contrari N. 4 ( Licursi, Ciaccio , Forestieri Virgilio e Zuccarello);
DELIBERA
di approvare la proposta in oggetto indicata.
SOMMARIO
ART. 1 -
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE
ART. 2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE
ART. 3 - DOMANDA DI CONCESSIONE
ART. 4 - ADEMPIMENTI PER IL
RILASCIO DI NUOVA UTENZA INIZIO DELL'EROGAZIONE
ART. 5 - NORME PER LA CONCESSIONE
LA STIPULA DEL CONTRATTO Di CONCESSIONE
ART. 6 - NORME PER LA CONCESSIONE
E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA IN UNITA' CONDOMINIALI
ART. 7 - CONTRATTO DI CONCESSIONE
ART. 8 - LETTURA APPARECCHI DI
MISURA
ART. 9 - MISURA E PAGAMENTO DEL
CANONE
ART.10 - VOLTURA E RIATTIVAZIONE
DELL'UTENZA
ART. 11 -OPERE DI PRESA -
FONTANINE PUBBLICHE
ART. 12 - PROPRIETÀ DELLE
CONDOTTE E MANUTENZIONE
ART. 13 - TIPI DEGLI APPARECCHI
DI MISURA
ART. 14 - VERBALE DI POSA IN
OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA
ART. 15 - GUASTI AGLI APPARECCHI
DI MISURA E ALLE CONDUTTURE ESTERNE
ART. 16 - RIMOZIONE E
SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA
ART. 17 - RESPONSABILITÀ1
DELL'UTENTE E SOSPENSIONE TEMPORANEA
ART. 18 - VINCOLI, REVOCHE E
IMPEGNI CONTRATTUALI
ART. 19 - PERFEZIONAMENTO DEL
CONTRATTO
ART. 20 - GUASTI ALL'APPARECCHIO
DI MISURA
ART. 21 - VIGILANZA
ART. 22 - DIVIETI E
OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO
ART. 23 - PENALITÀ
ART. 24 - TASSE E IMPOSTE
ART. 25 - OBBLIGATORIETÀ
ART. 26 - RINVIO AD ALTRE NORME
ART. 27 - EFFICACIA DEL PRESENTE
REGOLAMENTO
TABELLA A
ART. 1
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE
- Il servizio di fornitura dell'acqua potabile nel Comune di Scalea è
gestito in economia
- La concessione e fornitura dell'acqua è disciplinata dalle disposizioni
contenute nel presente regolamento, dal contratto di concessione e dalle Leggi
vigenti in materia. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di
consegna a deflusso libero, misurato da contatore per ogni singola utenza.
- Esso è collocato in apposita nicchia realizzata alla base del muro
perimetrale dello stabile, o in luogo tale da consentire gli incaricati del
Comune al libero accesso in qualsiasi momento.
- Il Comune determina, col consenso dell'utente all'atto della concessione,
la presa, il diametro e il luogo di installazione per il collegamento del
contatore.
- E' fatto divieto a chiunque utilizzare prese dell'acquedotto comunale
senza la relativa autorizzazione e la stipula del contratto di concessione.
ART. 2
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE
- L'acqua è prioritariamente distribuita per l'uso potabile domestico,
mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi. sono quindi costituite le
seguenti categorie di concessioni
- Il quantitativo di acqua quale minimo fondamentale di base a tariffa
agevolata per gli usi delle categorie è formato secondo le modalità stabilite
nell'allegata tabella A
- TIPO A: categoria - UTENZE DOMESTICHE
Appartengono a questa categoria gli utenti che consumano l'acqua potabile per
il solo uso domestico in abitazioni di residenza.
- TIPO B: - UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI O COMMERCIALI
Sono comprese, obbligatoriamente, in questa categoria: segherie, autolavaggi,
bar, alberghi, ristoranti, attività in genere aventi fini di lucro di alto
consumo. Altre attività con consumo di acqua limitato (es.: negozi, generi
alimentari, uffici, ecc.) sono considerate fra le utenze domestiche residenti.
- TIPO C: - USO TEMPORANEO
Sono comprese le utenze a carattere temporaneo ivi comprese le utenze ad uso
cantiere di lavoro.
- TIPO D - UTENZE SPECIALI PER USI SOCIALI E i E FONTANINE PUBBLICHE
Sono considerate ad erogazione gratuita: - tutte le utenze relative a immobili
comunali, statali e regionali, dove non esistono persone residenti e adoperati
a fini sociali e pubblici le cui utenze idriche sono destinate a scuole,
ospedali, edifici di culto, di cultura, di sport e tutte le erogazioni di
acqua attraverso fontanine pubbliche nei limiti dei bisogni potabili.
ART. 3
DOMANDA DI CONCESSIONE
- La domanda di concessione dovrà essere redatta sull'apposito modulo
predisposto, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, il tipo
di utenza richiesta, la via ed il numero civico, il possesso dei requisiti di
legge dello stabile oggetto della concessione, le generalità del proprietario.
- L'utente, all'atto della presentazione della richiesta di concessione ad
edificare deve allegare un progetto di realizzazione dell'impianto idrico,
specificando, qualora trattasi di condomini, quali tipi di utenza intende
adottare.
- Lo stesso procedimento sarà applicato per tutti i condomini già esistenti
che facciano richiesta di modifica per adeguare gli impianti esistenti.
L'ufficio tecnico controllerà che l'impianto sia stato realizzato in
conformità al progetto presentato e darà informazione all'ufficio tasse, per i
successivi adempimenti di competenza.
- Il Comune può autorizzare la fornitura ad edifici realizzati o da
realizzarsi nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa
edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata presentata
valida domanda di sanatoria nei modi e termini di legge.
- Il richiedente contestualmente alla sottoscrizione della domanda deve
produrre la documentazione che gli verrà richiesta dai competenti uffici
comunali.
ART. 4
ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO DI NUOVA UTENZA INIZIO DELL'EROGAZIONE
- Entro trenta giorni della presentazione della domanda il Comune
comunicherà, previo sopralluogo, le condizioni dell'erogazione e le modalità
della esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e
relativo allacciamento.
- Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, l'utente dovrà
sottoscrivere il contratto di concessione, secondo le modalità e gli
adempimenti Comunali, pena la decadenza dell'istanza e/o la soppressione
dell'utenza.
- Accertato il completamento delle opere di allaccio e la regolare
esecuzione delle stesse, il fontaniere comunale apporrà il sigillo di
regolarità e redigendone formale verbale sottoscritto dallo stesso e
dall'utente.
- La decorrenza del contratto di concessione coincide con l'installazione
del misuratore e l'inizio dell'erogazione dell'acqua.
- Sia il canone che le fasce tariffarie dovranno essere corrisposte, secondo
quanto indicato nella successiva Tabella "A" , per l'intero anno.
ART. 5
NORME PER LA CONCESSIONE LA STIPULA DEL CONTRATTO Di CONCESSIONE
- La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata di norma al
proprietario o al detentore dell'immobile, per le utenze ad uso domestico, e
per le utenze ad uso commerciale o artigianale al titolare dell'esercizio,
A condizione che sia attestato:
- il diritto al possesso o all'uso dell'immobile
- il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge
- la titolarità dell'attività,
- Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà a titolo di deposito
cauzionale per i lavori da eseguire la somma stabilita nell'allegato "A" che
gli sarà restituita o conguagliata senza interessi, all'atto dell'ultimazione
dei lavori previo istanza da parte dell'utente ed al successivo accertamento
di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico.
- L'utenza intestata all'inquilino all'atto della disdetta viene reintestata
d'ufficio al proprietario dell'immobile già cointestatario del contratto , in
regime di sospensione.
- La disdetta o il cambio dei tipo dell'utenza deve essere comunicata per
iscritto a mezzo raccomandata A.R.
- Nel caso in cui, per effettuare l'allacciamento, si renderà necessario
attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale, il
richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del
proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.
- A giudizio del responsabile del servizio potrà essere autorizzata più di
una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia
destinata contemporaneamente ad utenze di categorie diverse.
- Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro
familiari coabitanti, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria
posizione contributiva previo pagamento delle somme dovute, anche se la
morosità riguarda immobili diversi da quelli in cui viene richiesta la nuova
concessione.
- Nei confronti degli utenti morosi di cui al comma precedente, che siano
titolari di altre utenze in immobili diversi, il Comune potrà disporre, in
questi ultimi, la sospensione della fornitura, secondo le modalità di cui al
successivo art. 7, fino a quando non saranno stati regolarizzati i pagamenti
dovuti.
ART. 6
NORME PER LA CONCESSIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA IN UNITA'
CONDOMINIALI
- Di norma viene concessa una utenza per ogni singola unità abitativa
provvista di autonomi servizi idrici e fognari. In caso di condomini (compresi
fabbricati con due o più unità immobiliari) verrà previsto un contatore
d'ingresso per il rilevamento del consumo condominiale e la verifica generale
di ogni parco e/o condominio.
- Verrà concessa una utenza per ogni singolo appartamento o unità abitativa
(locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione) a condizione che il
progettista dell'immobile dia garanzia che l'impianto sia opportunamente
predisposto e che i misuratori siano installati, in apposita nicchia,
all'esterno del fabbricato e ben visibili e di facile accesso.
ART. 7
CONTRATTO DI CONCESSIONE
- I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sotto la forma di
scrittura privata in unico originale che rimane presso il competente ufficio,
vengono firmati dal rappresentante del servizio, dal richiedente e dal
proprietario dell'immobile o responsabile condominiale e hanno validità
ordinaria di anni uno a partire dal primo giorno dell'anno solare in cui si
effettua la domanda di concessione
- La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo
disdetta per iscritto con raccomandata A/R, fatta pervenire all'ente entro il
31 dicembre di ogni anno con effetto dell'anno successivo.
- Il contratto di utenza si intende risolto:
- per mancata voltura;
- per disdetta nei termini stabiliti;
- per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per
oltre 90 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta di
pagamento;
- nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
- nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed
utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del
contratto;
- per mancata sostituzione dei misuratori guasti.
- Il contratto, per coloro che sono allacciati alla fognatura Comunale, avrà
valore anche per il servizio di fognatura e depurazione, che viene
disciplinato con separato regolamento.
- In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a
fatto doloso o colposo dell'utente il Comune ha diritto
- di incamerare l'anticipo sui consumi a titolo di penale per il rimborso
delle spese generali di anticipato scioglimento del contratto,
- di pretendere il pagamento delle penalità previste per le infrazioni
delle quali l'utente sia eventualmente in corso e di agire per il
risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.
- Eventuali prelievi abusivi saranno conteggiati in base ai dati rilevati
dagli agenti verbalizzanti, in base alla media dei consumi per famiglia e alla
durata dell'abuso e con l'affiliazione della tariffa massima oltre alle
finalità previste dal presente regolamento
ART. 8
LETTURA APPARECCHI DI MISURA
- 1. Ciascun utente dovrà comunicare all'Ente la lettura entro il 31 agosto
di ogni anno. L'Ente si riserva la facoltà di verificare la lettura comunicata
e di effettuarla ove non comunicata. Nel caso in cui sia l'utente ad
effettuare la comunicazione non sarà dovuta la quota di tariffa relativa alla
lettura.
- Qualora per causa imputabile all'utente, non sarà possibile rilevare il
consumo registrato dall'apparecchio di misura potrà essere disposta la
chiusura della presa, la quale sarà riaperta dopo effettuazione della relativa
lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al pagamento delle relative spese
di sospensione.
- L'ufficio si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, letture
supplementari a sua discrezione.
- Per i periodi cui si riferiscono le mancate letture, per cause imputabili
all'utente, il Comune fatturerà il canone fisso, salvo a gravare tutto il
consumo sulla prima bolletta con la lettura effettiva secondo le tariffe
vigenti all'atto delle fatturazioni.
ART. 9
MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE
- Presso l'ufficio idrico del Comune è tenuto uno schedario o registro
contenente i dati contrattuali per ogni utente e la rilevazione delle letture
annuali dei misuratori con i consumi e i pagamenti effettuati.
- L'acqua viene pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di
misura ed applicando le tariffe vigenti che saranno determinate con apposito
atto del Consiglio Comunale secondo le categorie di appartenenza e alle fasce
di consumo previste dalle vigenti tariffe
- In base ai consumi relativi ed alle tariffe applicabili l'ufficio idrico
procederà alla emissione del ruolo che sarà di norma emesso in unica
soluzione.
- Le fatture emesse saranno inviate all'indirizzo dei contribuenti.
- La Tesoreria del Comune ne curerà la riscossione direttamente o a mezzo
bollettini di c/c postale o con altro mezzo consentito.
- L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone annuale e del
consumo in eccedenza entro la scadenza indicata nella fattura stessa.
- L'indennità di mora, per ritardato o mancato pagamento, nella misura
stabilita nella tabella "A" sarà inserita nella riscossione del ruolo
successivo
- La morosità, darà diritto al Comune di far sospendere, trascorsi 90 giorni
dalla data di scadenza, l'erogazione dell'acqua, senza preavviso e senza
l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese
all'utente moroso.
- La chiusura della presa sarà eseguita dai tecnici del Comune e sarà
redatto apposito verbale.
- Gli utenti morosi a cui e' stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a
seguito pagamento delle somme dovute, devono fare domanda di riallaccio ed
effettuare un versamento di cui alla Tabella "A" quale tassa di riallaccio per
rimborso spese".
ART.10
VOLTURA E RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA
- In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve
effettuare la voltura dell'utenza, entro sessanta giorni dal verificarsi della
condizione.
- Il subentrante è tenuto al pagamento dei diritti contrattuali nella misura
prevista dalia tabella "A"
- La mancata denunzia da parte del subentrante da diritto al Comune di
sospendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura dell'utenza
- La voltura avrà vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui
saranno espletati gli adempimenti sopradescritti
- Il titolare del contratto in vigore è responsabile del pagamento sempreché
quest'ultimo non abbia provveduto alla disdetta dell'utenza esistente a suo
nome nei tempi e modi previsti.
- Nel caso di vendita dello stabile approvvigionato, di cessione
dell'esercizio o della locazione, l'utente intestatario del contratto di
somministrazione deve dare immediata comunicazione al Comune il quale
provvederà a disattivare l'utenza.
- Fino alla disattivazione dell'impianto sarà dovuto il pagamento del canone
per il periodo di riferimento dal titolare del contratto in vigore.
- La voltura del contratto di concessione può essere effettuata d'ufficio al
coniuge o altri purché comproprietari dell'immobile, risultante dall'atto di
acquisto, ed in caso di decesso al coniuge superstite e/o presso altrui eredi.
Essa sarà richiesta per iscritto ma può essere effettuata anche a seguito
accertamento dell'ufficio.
- L'utente intestatario dell'originario contratto continuerà a rimanere
responsabile degli obblighi assunti fino a quando il suo successore non avrà
stipulato un nuovo contratto di subentro a suo nome.
- La concessione di erogazione soppressa definitivamente non può
ripristinarsi se non a seguito di un altro contratto.
- La riattivazione riguarda solo un utenza sospesa temporaneamente per cui
si potrà richiedere la riattivazione secondo le norme prescritte nella tabella
"A"
ART. 11
OPERE DI PRESA - FONTANINE PUBBLICHE
- Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi
l'apparecchio di misura e la saracinesca di interruzione, già predisposti per
la piombatura, saranno eseguite e fornite a cura e spese dell'utente.
- Tutte le opere idrauliche esterne, dal punto di allaccio al pubblico
acquedotto fino al misuratore, potranno essere eseguite da tecnici privati
abilitati, sotto la direzione dei tecnici comunali, che certificheranno
l'esatta esecuzione dei lavori.
- L'Ufficio tecnico del Comune verificherà che le caratteristiche del
materiale occorrente e il diametro della presa e il luogo più idoneo per la
derivazione della presa sia conforme a quanto preventivamente previsto.
- Le riparazioni di eventuali guasti o rotture alle tubazioni derivate dalla
presa stradale e della stessa opera di presa saranno a carico dell'utenza solo
ove da essa provocati, con addebito delle spese secondo i conteggi redatti dal
competente ufficio tecnico.
- Le modifiche, gli spostamenti delle derivazioni o delle prese che l'utente
dovesse chiedere nel suo interesse o dagli interventi dì questo resi
necessari, formeranno oggetto di preventivo esame del Comune prima della
esecuzione dei relativi lavori e di certificazione del tecnico esecutore.
- Il Comune potrà autorizzare la modifica degli impianti da contatore
singolo in impianti a contatore generale e viceversa; le opere necessarie ad
adeguare gli impianti saranno a carico dell'utenza.
- E' vietato per le fontanine pubbliche ad erogazione gratuita:
- attingere acqua con recipienti di capacità superiore ai venti litri;
- applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre acqua entro
i locali privati cisterne, botti.
- modificare o alterare il getto d'acqua;
- Nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il
risarcimento dei danni, pretenderà le penalità previste per tale tipo dì
infrazione.
ART. 12
PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E MANUTENZIONE
- Le condotte stradali fino all'apparecchio di misura appartengono al Comune
fino all'adesione principale.
- Devono essere preventivamente autorizzate dal Comune tutte le manovre
verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali
fino all'apparecchio misuratore compreso.
- Le riparazioni vanno eseguite a cura dell'utente certificati da tecnici
abilitati e sotto il controllo di un tecnico Comunale.
- Gli impianti fino all'apparecchio misuratore, anche se costruiti a spese
dell'utente, divengono - con la stipula del contratto di utenza - bene
patrimoniale del Comune.
- L'Ente, quando per cause di guasti dovuti all'utenza si verificherà una
rilevante perdita di acqua, può interrompere la fornitura riparando
immediatamente il guasto addebitandone il relativo importo a chi ha causato il
danno, anche in modo coattivo.
- Le spese della manutenzione e della riparazione delle condotte di
adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna,
sono a carico dell'Ente
ART. 13
TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA
- L'apparecchio misuratore del consumo dell'acqua verrà installato a cura e
spese dell'utente.
- Il tipo ed il calibro dell'apparecchio di misura saranno stabiliti
dall'ufficio competente insieme all'utente in relazione alla natura della
concessione.
- L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia
predisposta dall'interessato e collocato nell'opera di presa previa
collocazione di una saracinesca piombabile, in modo da consentire la facile
lettura del consumo registrato e l'eventuale disattivazione dell'utenza.
- Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento del posto
dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga
a trovarsi per giustificati motivi in luogo poco adatto, pena la soppressione
dell'utenza.
- Tutti gli apparecchi di misura devono essere muniti di suggello di
garanzia.
- La proprietà degli apparecchi di misura resta sempre dell'utente nonché la
custodia da manomissioni e da furti e la manutenzione di ogni altra opera
costituente l'impianto idrico, di eventuali danni arrecati a tali opere, deve
rivalere il Comune delle spese di riparazione sostenute e pagare le penalità
determinate dal tecnico responsabile in relazione a quanto previsto nel
presente regolamento.
- L'utente è inoltre responsabile della sottrazione di acqua, di arbitrarie
derivazioni, della destinazione dell'acqua per usi diversi da quelli per cui è
stata data la concessione.
- Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni
o perdite, da qualunque cause prodotte addebitabili all'utente, dagli impianti
installati dopo la posa in opera del contatore; né il Comune può direttamente
o indirettamente essere chiamato a rispondere di eventuali danni derivanti dal
cattivo funzionamento degli impianti interni.
ART. 14
VERBALE DI POSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA
- All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su
apposito modulo a stampa predisposto dall'ufficio competente del Comune,
verbale di posa in opera sottoscritto dall'utente e dal fontaniere comunale
incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di
misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo
apposto, ed il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca
piombabile sull'opera di presa.
- Tutti gli apparecchi misuratori saranno forniti a cura e spese dell'Utente
ed il Comune stabilirà il tipo e il calibro del misuratore in relazione alla
natura della concessione. Le opere potranno anche essere eseguite, previa
autorizzazione, da fontanieri abilitati che certificano il lavoro eseguito.
- Il collaudatore comunale sarà responsabile della procedura
d'installazione, della suggellazione e della registrazione del numero di
matricola nella scheda contrattuale, della registrazione della lettura
iniziale e nella verifica che i lavori preventivati dagli uffici preposti e
certificati dagli installatori siano tecnicamente validi.
- L'utente è altresì responsabile di qualsivoglia altra violazione degli
obblighi scaturenti dal presente regolamento e dal contratto di
somministrazione
ART. 15
GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA E ALLE CONDUTTURE ESTERNE
- Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio preposto del Comune
gli eventuali guasti alla derivazione ed all'apparecchio di misura entro le 24
ore successive al vetrificarsi del guasto ed alla tempestiva sostituzione
- I misuratori non possono essere sostituiti se non preventivamente
autorizzati dal Comune.
- Saranno sanzionabili gli utenti, e, in misura doppia i tecnici privati,
che effettueranno lavori di sostituzione, allacci, manomissione impianti etc.
senza che il proprietario sia in possesso della preventiva autorizzazione.
- All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere
effettuata alla presenza di personale incaricato del Comune, viene redatto
apposito verbale firmato dal personale addetto alla rimozione.
- Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola
del contatore, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di
irregolarità riscontrate.
ART. 16
RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA
- Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per
disposizioni del Comune.
- Nei verbali inoltre dovranno essere indicati il motivo della sostituzione
o rimozione.
- In qualsiasi momento l'utente ritenga irregolare il funzionamento del
contatore, potrà richiederne la verifica.
- All'uopo verrà compilato un modulo sul quale saranno fissati gli estremi
relativi all'utenza, al consumo ed alla matricola del contatore da sottoporre
a prova.
- Il Comune comunicherà all'utente l'esito della prova.
- Se la prova ha fatto riscontrare esatto il contatore il reclamo sarà
respinto; se dalla prova emergesse un irregolare funzionamento del contatore
le spese di sostituzione del contatore resteranno a carico dell'Utente. Il
Comune provvederà ad effettuare le relative variazioni contabili, l'ammontare
dei consumi presunti e secondo il presente regolamento, il rimborso dei
pagamenti non dovuti (se già effettuati), limitatamente al periodo di lettura
immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.
- L'Utente provvedere a sostituire il contatore che a seguito verifica
risultasse difettoso
- Il Comune ha la facoltà di effettuare verifiche d'ufficio sul misuratore
per verificarne la funzionalità e in caso di accertato carente funzionamento
del misuratore disporne la sostituzione come previsto al comma precedente.
Art. 17
RESPONSABILITÀ1 DELL'UTENTE E SOSPENSIONE TEMPORANEA
- L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore e della
saracinesca di presa, di eventuali guasti, manomissioni e di ogni altra azione
tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate
al servizio della propria utenza.
- L'utente, risponde della buona manutenzione degli impianti interni e
inoltre, assieme al tecnico certificatore anche della costruzione
- L'utente può richiedere la sospensione temporanea dell'utenza a lui
intestata per un periodo non inferiore a 6 mesi e massimo 24 mesi. Trascorso
tale periodo l'utenza sarà definitivamente soppressa. All'atto della richiesta
di sospensione sarà redatto apposito verbale con la rilevazione della lettura,
il tipo di misuratore, il motivo della sospensione e la piombatura della
saracinesca di presa.
- La riattivazione può essere effettuata anche a nome di altra persona (per
es. inquilino) con la sottoscrizione di nuovo contratto e il versamento,
previsto in tabella "A", per rimborso spese di riallaccio.
- Il canone fisso e l'impegno minimo contrattuale durante il periodo della
sospensione saranno sospesi con esclusione dei periodi di sospensione
inferiori a 12 mesi.
- Gli utenti morosi a cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito
del pagamento delle somme dovute, con piombatura della saracinesca di presa,
devono effettuare un versamento quale rimborso spese di riallaccio, previsto
nella tabella A.
ART. 18
VINCOLI, REVOCHE E IMPEGNI CONTRATTUALI
- E riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre
condizioni non contemplate nel presente regolamento derivanti da palesi
considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute
esigenze.
- Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è
in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la
concessione per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi
motivi che spetta al Comune stesso valutare.
- Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di
erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a
necessità di lavori.
- Sono a carico dell'utente la spesa della eventuale registrazione del
contratto nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali relativi
alla somministrazione.
- L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della fattura per il
canone e consumo d'acqua entro il termine di scadenza indicato nella bolletta
stessa.
- E' fatto assoluto divieto pompare acqua direttamente dall'acquedotto
comunale.
- A giudizio insindacabile del Comune potrà essere prescritta al richiedente
dell'allacciamento idrico la costruzione di vasche di raccolta o riserve
d'acqua, la cui capacità e caratteristiche verranno di volta in volta
stabilite dal Comune medesimo unitamente alle prescrizioni igieniche
dell'opera.
ART. 19
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
- La concessione viene rilasciata previa sottoscrizione del contratto di
concessione, al pagamento della tassa di allacciamento, al versamento per
diritti contrattuali nella misura stabilita dalla legge e quanto previsto
nella tabella "A".
- Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:
- cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario
dello stabile da approvvigionare o dell'amministratore del condominio, suo
codice fiscale e/o partita IVA;
- indicazione toponomastica dell'immobile e dell'unità immobiliare, nonché
la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il
numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio, oltreché la
superfìcie complessiva abitabile
- durata della fornitura;
- categoria per l'uso cui è destinata la fornitura;
- tariffa o prezzo unitario in vigore che tuttavia sono sottoposte alle
variazioni dipendenti dagli aumenti eventualmente deliberati dagli Organi
competenti;
- eventuali altri importi derivanti da prestazioni e servizi non
sottoposti a regime vincolistico nella misura determinata dal Comune.
- La concessione di forniture temporanee od occasionali è inoltre
subordinata alle seguenti condizioni:
- la somministrazione d'acqua per "uso temporaneo" verrà concessa solo
dietro presentazione di concessione edificatoria e /o di approfondita
autorizzazione del responsabile del servizio.
- Versamento di una cauzione, che sarà rimborsata ad ultimazione dei
lavori in ragione del 50% del consumo previsto e relativi accessori.
- Il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione
edificatoria con concessione di un'eventuale proroga. In ogni caso il
contratto si risolverà al momento dell'ultimazione dei lavori con il
pagamento dell'acqua consumata.
- L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata tempestivamente
ART. 20
GUASTI ALL'APPARECCHIO DI MISURA
- Qualora all'atto della lettura dell'apparecchio di misura venga
riscontrato il cattivo funzionamento dello stesso, all'utente sarà addebitato
per la prima volta dopo l'accertamento del guasto un consumo uguale alla media
degli ultimi due anni.
ART. 21
VIGILANZA
- Il Comune si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo riterrà
opportuno e senza obbligo di preavviso, sia fuori che all'interno della
proprietà privata per accertare alterazioni o guasti nelle condotte e negli
apparecchi di misura, e comunque per assicurarsi della regolarità
dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente
regolamento che ai patti contrattuali.
- Per tale motivo dovrà essere lasciato libero ingresso agli operatori del
Comune addetti alla lettura degli apparecchi di misura, e alla verifica degli
impianti.
- Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, da diritto al Comune
di sospendere l'erogazione dell'acqua.
- Dette operazioni avranno luogo possibilmente alla presenza degli
interessati o di persone che li rappresentano.
- La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del
servizio.
- Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà
necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare
tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità
della rete esterna.
- L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i
termini assegnati. In caso d'inadempienza il Comune sospenderà l'erogazione
fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.
ART. 22
DIVIETI E OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO
- All'utente è assolutamente vietato:
- di rivendere l'acqua;
- di lasciare innescare alla propria condotta una presa o diramazione a
favore di terzi;
- di applicare pompe alla rete idrica comunale;
- di utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se di sua pertinenza,
non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
- di utilizzare l'acqua pur uso diverso di quello indicato nel contratto
di concessione
- collegare l'impianto idrico, per la messa a terra di apparecchi
elettrici.
- di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o
recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o con mista a
sostanza estranee o di altra provenienza,
- di collegare direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata
per latrine senza interposizioni di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero,
avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca
libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua
in pressione sia situato più alto di almeno 12 cm. rispetto al massimo
livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio
- L'utente, invece, ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza:
- i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di
erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica
od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni d'acqua.
- tutte le bocche di erogazione in modo che l'acqua esca con zampillo
libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti
ricevitori.
- Il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente, a sue spese,
non avrà eliminato gli inconvenienti riscontrati in base alle prescrizioni
tecniche impartite.
ART. 23
PENALITÀ
- I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti
con le penalità determinate nella tabella "A".
- Le infrazioni al presente regolamento saranno verbalizzate dagli addetti
al servizio Comunale all'uopo autorizzati o dai VVUU.
- Nel caso di infrazione il Comune potrà procedere alla sospensione della
concessione previa contestazione all'interessato che potrà produrre le proprie
motivazioni entro il termine assegnato e per i casi di falsità o di frode si
procederà a norma del codice penale.
ART. 24
TASSE E IMPOSTE
- Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento e
per la durata del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad
esclusivo carico dell'utente.
ART. 25
OBBLIGATORIETÀ
- Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e
si applicano anche alle utenze già concesse o in corso di concessione.
- Nei condomini già esistenti nei quali siano già state rilasciate
concessioni per contatori, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 non
sono obbligatorie, fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente
Regolamento.
- Tutti i condomini entro la data di cui sopra, dovranno adeguare gli
impianti alle norme previste dal presente regolamento comunicando, per
iscritto, a firma dell'amministratore delegato dal condominio quale delle due
opzioni i condomini intendono adottare. Gli utenti interessati saranno
opportunamente avvertiti con comunicazione emessa dagli uffici Comunali
competenti
- Il mancato esercizio della facoltà di scelta contrattuale di cui alla
tabella "A" nel termine massimo di 24 mesi, comporta l'immediata applicazione
da parte dell'Ente dell'opzione "A" con l'annullamento delle utenze già
esistenti, previa comunicazione all'interessato. Nel caso in cui l'utente, per
due esercizi consecutivi, superasse il massimo contrattuale, automaticamente
verrà collocato nella fascia di competenza.
ART. 26
RINVIO AD ALTRE NORME
- Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme
e le disposizioni di leggi vigenti, nonché le norme contenute nei
provvedimenti emessi dal Comitato Interministeriale dei Prezzi o dei suoi
Organi periferici in materia di tariffe o di ogni altro rapporto di utenza.
- Nel caso che risulti già un verbale di suggellazione del contatore e viene
accertata la manomissione degli impianti si applicano le sanzioni previste
nella tabella "A"
- Gli impianti idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di
proprietà del titolare delle concessioni, al quale compete l'onere del
mantenimento in perfetto stato di efficienza, custodia e manutenzione, mentre
resta al Comune il diritto di ispezione e controllo (in particolare per quanto
riguarda il divieto di installare elettropompe aspiranti direttamente alla
rete), la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta in ogni singolo
apparecchio domestico collegato al predetto impianto (scaldacqua,
lavastoviglie ecc.) in modo da impedire il ritorno dell'acqua in rete. In
particolare e assolutamente vietato il collegamento nei tubi dell'acqua
potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di
vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.
ART. 27
EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione
nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle
vigenti leggi, entra immediatamente in vigore.
- Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono
contenere norme che siano in contrasto con quelle previste dal presente
regolamento. Vengono fatte salve particolari condizioni e le eventuali
clausole inserite.
- Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in
qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente
regolamento.
- Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza
che ne incorra la materiale trascrizione.
L'Ente ha facoltà di adattare e/o adottare software in dotazione all'ufficio
tributi per l'espletamento delle relative procedure amministrative
La Tabella "A" riportata in calce sarà parte integrante del presente
regolamento:
TABELLA A
All'interno della categoria utenze domestiche tipo 'A' verranno poste più
tariffe per i vari tipi di utenze, tale da regolare ed agevolare le fasce
sociali più deboli:
- OPZIONE A CONSUMO MINIMO
- OPZIONE B CONSUMO MINIMO
- OPZIONE C-D CONSUMO MINIMO
| - TASSA ALLACCIO TIPO "A" |
LIRE ............................. |
| - TASSA ALLACCIO TIPO "B" |
LIRE ............................. |
| - TASSA ALLACCIO TIPO "C - D" |
LIRE ............................. |
- a VOLTURA LIRE .............................
- PER OGNI ACCESO DI TECNICI COMUNALI IMPUTABILI ALL'UTENTE LIRE
.............................
- VERSAMENTO PER RIALLACCIO UTENZA SOSPESA - TARIFFA RADDOPPIATA
- INDENNITÀ DI MORA FINO A TRENTA GIORNI DOPO LA SCADENZA TASSO LEGALE
D'INTERESSE
- INDENNITÀ DI MORA OLTRE IL TRENTESIMO GIORNI DOPO LA SCADENZA IL DOPPIO DEL
TASSO LEGALE
- CAUZIONE PER ALLACCI SU AREE PUBBLICHE:
- LIRE 50.000 AL MQ PER STRADE NON ASFALTATE
- LIRE 100.000 AL MQ PER STRADE ASFALTATE
- LIRE 200.000 AL MQ PER STRADE CON MASSICCIATE IN PIETRE
PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE IL COMUNE POTRÀ AVVALERSI COATTIVAMENTE
ANCHE MEDIANTE ORDINANZA - INGIUNZIONE