ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
2.1. Manutenzione Ordinaria
2.2. Manutenzione straordinaria
2.3. Restauro
2.4. Risanamento conservativo
2.5. Ristrutturazione
ART. 3 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
ART. 4 - AREE SCOPERTE
ART. 5 - OPERE DIVERSE
ART. 6 - DEMOLIZIONI
ART. 7 - INTERVENTI URGENTI
ART. 8 - INTERVENTI DI EDILIZIA SPERIMENTALE
ART. 9 - MANUFATTI PROVVSORI
ART. 10 - INTERVENTI NON ULTIMATI
ART. 11 - VARIAZIONI DI DESTINAZIONE D'USO
ART. 12 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA
ART. 13 - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
ART. 14 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
ART. 15 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ART. 16 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
ART. 17 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE EDILIZIA
ART. 18 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER I P.L.
ART. 19 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE EDILIZIA
ART. 20 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
ART. 21 - INIZIO DEI LAVORI
ART. 22 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
ART. 23 - INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
ART. 24 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO DI ABITABILITÀ
ART. 25 - CONCESSIONI PARTICOLARI
ART. 26 - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
ART. 27 - CONFORMAZIONE DELLE COSTRUZIONI
ART. 28 - ALTEZZA DEI FABBRICATI
ART. 29 - COSTRUZIONI A CONFINE, IN ARRETRATO E DISTACCHI FRA I FABBRICATI E RITIRI DAL NASTRO STRADALE
ART. 30 - ACCESSO E FRUIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI DA PARTE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP.
ART. 31 - ESTETICA DEGLI EDIFICI - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI
ART. 32 - AGGETTI E SPORGENZE
ART. 33 - CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO - RECINZIONI E MARCIAPIEDI - NUMERI CIVICI - TABELLE STRADALI
ART. 34 - SERRAMENTI
ART. 35 - DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI - FOGNOLI
ART. 36 - MOSTRE, VETRINE, BACHECHE, INSEGNE, EMBLEMI, ISCRIZIONI, ECC.
ART. 37 - CORTILI E CHIOSTRINE
ART. 38 - LOCALI ABITABILI
ART. 39 - LOCALI IGIENICI, CUCINE, DISIMPEGNI
ART. 40 - SCALE E DIMENSIONI APPARTAMENTI
ART. 41 - PIANI TERRENI
ART. 42 - EVACUAZIONE DELLE ACQUE LURIDE
ART. 43 - ISOLAMENTO DELLE COPERTURE
ART. 44 - FOCOLAI - FORNI - CAMINI - CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE
ART. 45 - SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
ART. 46 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO
ART. 47 - RINVENIMENTI E SCOPERTE
ART. 48 - USO DEGLI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE
ART. 49 - TENDE AGGETTANTI NELLO SPAZIO PUBBLICO
ART. 50 - SEGNALAZIONE RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA LAVORI
ART. 51 - PONTI, SCALE DI SERVIZIO, MACCHINARI
ART. 52 - SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI - NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI
ART. 53 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E DEGLI ESECUTORI DI OPERE
ART. 54 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI
ART. 55 - DIRITTO DI ACCESSO AI CANTIERI
ART. 56 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
ART. 57 - RESPONSABILITÀ, SANZIONI ED AMMENDE
ART. 58 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI
ART. 59 - RAPPORTI TRA R.E. E P.R.G.
ART. 60 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 61 - RAPPORTI CON STRUMENTI ATTUATIVI IN ITINERE
ART. 62 - DEROGHE PER PUBBLICO INTERESSE
ART. 63 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
II presente regolamento edilizio contiene le norme di carattere urbanistico,
edilizio ed igienico valide per tutto il territorio del Comune di Scalea.
Esso disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale, sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo, le
destinazioni d'uso ed i controlli sulla esecuzione delle attività stesse.
Dalla data del Decreto di approvazione del presente Regolamento Edilizio sono
abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali ad esso
contrarie e con esso incompatibili.
Sono ammesse deroghe alle norme del presente R.E. nei casi di cui all'art. 41
quater della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni
e nel rispetto delie procedure ivi previste.
Eventuali norme urbanistiche statali o regionali che dovessero subentrare dopo
l'approvazione del presente Regolamento, qualora in contrasto con lo stesso, sì
intenderanno prevalenti.
ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
Le disposizioni del presente articolo si integrano con quanto disposto dall'art.31 della legge 5.8.78 n.457 che comunque rimane prevalente per tutto quanto possa risultare in contrasto con esse. Restano ferme le disposizioni e le competenze delle leggi n. 1089/89, n. 1497/39, n.431/85, n. 183/1989, n.394/1989 e successive modificazioni ed integrazioni,
2.1. Manutenzione Ordinaria
Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano quei lavori di modesta entità e di ricorrente esecuzione necessari per mantenere in buono stato di conservazione gli edifici senza comportare mutamento alcuno delle caratteristiche originarie. Sono da ricondurre al concetto di manutenzione ordinaria - risultando perciò esclusi dal regime di concessione, di autorizzazione e della relazione asseverativa prevista ai sensi della L. 47/85, i seguenti interventi:
La realizzazione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del committente , sia per quanto riguarda la classificazione delle opere come manutenzione ordinaria ai sensi del presente articolo sia per garantire il rispetto delle norme regolamentari di edilizie ed igiene vigenti nel Comune. E' fatta salva la facoltà di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale.
2.2. Manutenzione straordinaria
Sono di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:
Gli interventi di manutenzione straordinaria valutati, sia in riferimento
all'oggetto delle singole domande, sia in collegamento a qualunque altra domanda
presentata negli ultimi cinque anni per la stessa unità edilizia, non devono
costituire - a parere dell'Amministrazione - un insieme sistematico di opere che
possano portare ad un organismo edilizio diverso da quello originario né devono
costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.
Più specificatamente gli interventi di cui al presente punto non devono
comportare modifiche di destinazione d'uso, di pendenza e dei caratteri dei
materiali delle coperture, delle posizioni delle aperture verso l'esterno, né
devono generare l'allontanamento permanente degli eventuali conduttori i quali
dovranno, in caso di allontanamento temporaneo, attestare che l'intervento
risponda ad esigenze espresse dagli stessi.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti ad autorizzazione,
fatto salvo quanto disposto dall'art.4 del D.L. 5 ottobre 1993 n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.493/1993, così come sostituito
dall'art.2, comma 60, della legge 662/1996.
La domanda di autorizzazione, da presentare in triplice copia, dovrà essere
corredata dai seguenti documenti:
Le opere si intendono autorizzate decorsi 60 giorni dalla presentazione della
istanza agli uffici comunali.
Il richiedente, decorso tale termine, può dar corso ai lavori previa
comunicazione al Sindaco.
Per gli immobili soggetti a vincolo deve essere comunque rilasciata
autorizzazione esplicita. Qualora gli interventi dovessero interessare le
strutture dell'immobile, gli stessi sono assoggettati alla normativa
antisismica.
L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere accertamenti in qualsiasi
momento sull'aderenza della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle
opere al R.E. alle N.T.A. del P.R.G. e alla legislazione vigente, sulla
consistenza delle opere eseguite. Nel caso in cui vengano riscontrate
violazioni, rispetto alla normativa di riferimento e/o rispetto al progetto
autorizzato, il Sindaco sospende i lavori rimanendo impregiudicati gli ulteriori
provvedimenti di legge.
2.3. Restauro
Gli interventi di restauro sono quegli interventi destinati a conservare l'organismo edilizio anche mediante un insieme sistematico di opere. Attraverso gli interventi di restauro si conseguono i seguenti obiettivi:
Gli interventi di restauro sono soggetti a concessione edilizia ovvero ad
autorizzazione qualora il restauro sia finalizzato al recupero abitativo
esclusivo senza variazione di destinazione d'uso.
L'autorizzazione deve essere rilasciata in forma esplicita.
La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti
documenti:
Nel caso di danneggiamento del fabbricato durante le operazioni di restauro si dovrà, prima del prosieguo dei lavori che dovranno essere sospesi immediatamente, ripristinare i luoghi a seguito di specifica autorizzazione e/o concessione.
2.4. Risanamento conservativo
Gli interventi di risanamento conservativo sono quegli interventi destinati a conservare l'organismo edilizio anche mediante un insieme sistematico di opere. Attraverso gli interventi di risanamento conservativo si conseguono i seguenti obiettivi:
Gli interventi di risanamento conservativo sono soggetti a Concessione
Edilizia ovvero ad autorizzazione qualora il risanamento sia finalizzato ai
recupero abitativo esclusivo senza variazione di destinazione d'uso.
L'autorizzazione deve essere rilasciata in forma esplicita
La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti
documenti:
Nel caso di danneggiamento del fabbricato durante le operazioni di restauro si dovrà prima del prosieguo dei lavori che dovranno essere sospesi immediatamente, ripristinare i luoghi a seguito di specifica autorizzazione e/o concessione.
2.5. Ristrutturazione
Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare le
costruzioni mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello originario.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi
costitutivi delle costruzioni stesse, la eliminazione, la modifica o
l'inserimento di nuovi elementi e impianti nonché la trasformazione tipologica,
parziale o totale degli organismi stessi.
Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o
di superficie lorda del pavimento né pregiudicare i caratteri dell'ambiente
circostante. Gli eventuali aumenti di volume consentiti dagli strumenti
urbanistici vigenti sono da intendere come nuova costruzione.
Gli interventi di ristrutturazione sono vietati per le costruzioni soggette a
leggi speciali, regionali o statali.
Gli interventi di ristrutturazione sono soggetti a concessione edilizia.
Alla domanda di concessione vanno allegati i seguenti documenti:
ART. 3
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
Si definiscono di nuova costruzione quegli interventi di trasformazione
edilizia ed urbanistica non disciplinati dall'art. 2.
Sono inoltre, da considerare tali gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria, l'allestimento di costruzioni leggere anche prefabbricati e di
tendoni, cupole geodetiche e similari.
Gli interventi relativi alle nuove costruzioni sono soggetti a concessione
edilizia.
Alla domanda di concessione vanno allegati:
ART. 4
AREE SCOPERTE
Tali interventi riguardano le sistemazioni di terreno non utilizzato per la
edificazione.
Tali interventi sono assentibili collegandoli alle procedure fondamentali cui
vengono associati.
Tali interventi, se autonomi, sono soggetti ad autorizzazione secondo quanto
previsto all'art. 2 punto 2.1.
All'istanza vanno allegati:
ART. 5
OPERE DIVERSE
Rientrano nella categoria di opere diverse i seguenti interventi:
Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione.
Tale autorizzazione deve essere esplicita.
La domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati:
ART. 6
DEMOLIZIONI
Gli interventi di demolizione sono atti a rimuovere, in tutto o in parte,
manufatti preesistenti, qualunque sia la utilizzazione successiva dell'area
risultante.
Le demolizioni che devono essere eseguite nel quadro di interventi previsti
dall'art. 2 punti 2.2. 2.3. 2.4. sono soggetti alle procedure previste per tali
interventi.
Le demolizioni autonome sono soggette ad autorizzazione.
La domanda di autorizzazione deve contenere:
L'autorizzazione è subordinata:
ART. 7
INTERVENTI URGENTI
Gli interventi soggetti ad autorizzazione o a concessione edilizia, che si
rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità
delle persone possono essere eseguiti senza preventiva autorizzazione o
concessione ma sotto la personale responsabilità del committente anche per
quanto riguarda la presenza del pericolo.
Le opere che possono realizzarsi sono quelle necessarie a rimuovere lo stato di
pericolo; si esclude la possibilità di procedere ad ulteriori interventi di
ricostruzione eccedenti la manutenzione ordinaria.
I lavori suddetti vanno segnalati al Sindaco entro 15 giorni contestualmente
alla domanda di autorizzazione o concessione relativo all'intervento.
Qualora il soggetto che ha disposto l'esecuzione dei lavori non è l'avente
titolo lo stesso dovrà darne immediata segnalazione all'avente titolo. Di tale
comunicazione va inviata copia al Sindaco.
ART. 8
INTERVENTI DI EDILIZIA SPERIMENTALE
Gli interventi di edilizia sperimentale riguardano la realizzazione, anche in
difformità alle normative vigenti, di manufatti edilizi necessari per collaudare
nuove tecnologie.
E' necessaria l'autorizzazione corredando l'istanza dì documentazione
sufficiente per valutare il singolo caso di specie.
Tali costruzioni devono essere utilizzate temporaneamente e a titolo
sperimentale e non sono soggette a concessione d'uso.
ART. 9
MANUFATTI PROVVSORI
Sono soggetti ad autorizzazione quegli interventi volti a posizionare sul
suolo comunale manufatti necessari a far fronte ad esigenze stagionali.
La durata dell'autorizzazione è al massimo di sei mesi e nell'atto di rilascio
deve essere specificata la scadenza o la periodicità dell'efficacia.
I manufatti provvisori devono essere delle dimensioni minime per l'assolvimento
della funzione e devono essere facilmente asportabili.
Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve ripristinare entro sette giorni
dalla data di scadenza lo stato quo ante. Nel caso di inadempienza interviene
direttamente l'autorità comunale procedendo in danno dell'inadempiente.
Il presente articolo non riguarda gli impianti destinati al commercio su aree
destinate a tale scopo dall'autorità comunale.
ART. 10
INTERVENTI NON ULTIMATI
Qualora l'opera oggetto di concessione edilizia non risulti abitabile o
agibile nel termine stabilito l'intervento per la esecuzione della residua parte
è classificato come l'intervento originario.
Qualora l'intervento sia di nuova costruzione e le opere risultino finite al
rustico il completamento viene considerato ristrutturazione e pertanto soggetto
alla normativa di cui all'art. 2 punto 2.5.
ART. 11
VARIAZIONI DI DESTINAZIONE D'USO
Si definisce mutamento di destinazione d'uso l'intervento - anche senza opere
edilizie -che comporta mutamento della destinazione d'uso di unità edilizia o
trattandosi di unità immobiliare residenziale intervento che modifichi l'uso di
almeno un terzo della superficie utile. La documentazione - da allegare
all'istanza di concessione edilizia - anche in assenza di opere edilizie, deve
evidenziare la compatibilità della proposta con le norme vigenti, di P.R.G. e di
regolamenti.
Nel caso in cui si prevedano opere edilizie la documentazione va integrata con
quanto previsto dal presente regolamento per i diversi tipi di intervento.
ART. 12
VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Qualora nel corso dei lavori di straordinaria manutenzione o di opere
soggette a Concessione si rendessero necessarie varianti, esse sono subordinate
al rilascio preventivo di autorizzazione o concessione.
Nel caso dette varianti non comportino variazioni essenziali e non vi siano
modifiche per la sagoma, la superficie utile, la destinazione d'uso e siano
compatibili con lo Strumento Urbanistico vigente, le varianti possono essere
messe in atto dietro comunicazione scritta al Sindaco a condizione che il
progetto variato venga notificato al Sindaco ed approvato prima della richiesta
di abitabilità o agibilità. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.8 della
legge n.47/85.
ART. 13
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
Per l'esame dei singoli progetti edilizi nonché di piani urbanistici di
qualsiasi livello e le discipline delle costruzioni, è costituita una
commissione edilizia con funzione di consulenza tecnica in materia edilizia ed
urbanistica.
La Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, risulta composta da dodici
membri:
I componenti della C.E.C, che senza giustificato motivo rimangano assenti per
più di tre sedute consecutive o per dieci sedute nel corso di un anno solare
decadono dall'incarico senza necessità di alcuna ulteriore specificazione.
La C.E.C, sì riunisce su convocazione del Sindaco o del suo delegato. Le
adunanze della C.E.C, sono valide quanto intervengono almeno la metà più uno dei
Commissari.
I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti,
prevale il voto del Presidente.
Il Presidente designa fra i commissari i relatori dei singoli progetti.
I componenti la C.E.C, non potranno presenziare all'esame dei progetti da essi
elaborati, o nei quali abbiano interesse, a meno che non siano chiamati a
chiarimenti. In ogni caso, non potranno partecipare alla discussione ed alla
votazione e di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale.
In tal caso il parere sarà espresso dalla maggioranza dei presenti rimasti in
seduta, anche se il numero sarà inferiore alla metà più uno previsto per la
validità della seduta.
Tale interesse si estende fino a parenti di terzo grado ed affini di secondo
grado.
L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.
Le funzioni del segretario della C.E.C, saranno disimpegnate, di volta in volta,
da un impiegato del Comune all'uopo designato dal Presidente.
Il verbale redatto, nel quale verrà riportata fedelmente la discussione sui
singoli progetti, nonché il parere sintetico sul progetto in esame e gli
eventuali pareri ulteriori, verrà firmato, dal Segretario, dal Presidente e da
tutti i membri presenti alla seduta.
Sugli elaborati progettuali, allegati all'istanza in esame, al termine della
discussione e dalla compilazione del parere, dopo la votazione, il segretario
apporrà un timbro con la dicitura:
Tale dicitura sarà completata dalla data e dalla vidimazione almeno di un
membro della C.E.C, e dal Presidente.
La C.E.C, nel caso di esami di progettazioni particolari che investano
competenze di carattere diverso (progetto del verde, utilizzazione di aree
particolari per infrastrutture pubbliche ecc,) può essere integrata da ulteriori
figure professionali (agronomo, agrotecnico, geometra, perito edile, esperti)
nominate dalla Giunta Comunale quali Consulenti.
ART. 14
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
La C.E.C. in materia urbanistica, da parere:
La C.E.C, dà parere, in riferimento alle pratiche edilizie:
Inoltre, per questioni di speciale importanza, possono essere invitati alla
seduta gli esperti - consulenti dei quali il Presidente della C.E.C, decida di
avvalersi.
All'atto dell'esame da parte della C.E.C il progetto dovrà contenere una
istruzione condotta dall'Ufficio competente nonché un sintetico parere dello
stesso.
Comunque il Sindaco può sottoporre all'esame della C.E.C, qualsiasi pratica
urbanistica che abbia un'importanza rilevante per l'assetto del territorio.
La C.E.C, esprime il parere su progetti sottoposti al suo esame entro il termine
previsto dall'art.4, comma 3, del D.L. 5/10/1993 n.398, convertito con
modificazioni, dalla legge del 4/12/1993 n.493, così come sostituito dall'art.2,
comma 60, della legge del 23/12/96 n.662.
ART. 15
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
II Sindaco rilascia ai cittadini che ne facciano richiesta, entro 30 giorni
dalla istanza, il certificato di destinazione urbanistica relativamente
all'immobile oggetto della richiesta stessa.
In tale atto, che ha valore di certificazione rispetto alla disciplina vigente
al momento del rilascio, ma che non costituisce vincolo rispetto ad ulteriori
determinazioni dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme, risultano
- per l'immobile in oggetto - le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
o adottati, nonché le modalità di intervento previsto nei P.P.A.
ART. 16
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga che l'istanza per gli
interventi di cui ai precedenti articoli, vada integrata da ulteriori elaborati
e documenti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia, o
da documentazione necessaria ai fini dell'esame amministrativo, notificherà
all'interessato l'elenco degli atti da produrre.
I termini per l'esame delle istanze riprendono a decorrere dalla presentazione
all'Amministrazione Comunale dell'ultimo documento richiesto.
Ai sensi delle vigenti leggi sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi
saranno osservate tutte le prescrizioni previste in materia di istruzione e
responsabilità sull'iter della istanza.
ART. 17
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE EDILIZIA
La domanda di autorizzazione o di concessione edilizia deve essere redatta in
bollo e corredata di tutti gli elaborati progettuali esecutivi, ridotti in
formato UNI, nonché di tutti gli elaborati richiesti dal tipo di intervento.
La domanda deve essere firmata da chi ha titolo a richiedere l'autorizzazione o
la concessione; gli elaborati progettuali devono essere firmati dal progettista.
Prima dell'inizio delle opere, con apposita comunicazione, devono essere
indicati il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori i quali dovranno avere
adeguata conoscenza della autorizzazione o concessione in riferimento alle
eventuali prescrizioni particolari e alle scadenze.
Il richiedente dovrà comunicare il recapito per eventuali comunicazioni.
In mancanza il recapito si intenderà presso il comune di Scalea.
Eventuali sostituzioni di direttore dei lavori e assuntore delle opere devono
essere comunicate per iscritto al Sindaco da parte del titolare
dell'autorizzazione o concessione.
ART. 18
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER I P.L.
La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta da tutti i proprietari
delle aree comprese nel P.L.
Il P.L. deve essere corredato dai documenti ed elaborati grafici contenuti nelle
N.T.A. e nelle attuali prescrizioni di legge regionale e statale.
Il P.L. va corredato, inoltre, dei seguenti documenti ed atti progettuali:
Nel caso vi siano presenti edifici da tutelare i documenti vanno integrati
con una relazione dalla quale emergano elementi urbanistici, architettonici e
storici degli edifici e la motivazione del loro inserimento nel P.L .
L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ulteriore documentazione per
una più completa valutazione del progetto.
ART. 19
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE EDILIZIA
Il Sindaco o l'Assessore delegato, acquisiti i pareri della C.E.C. e
dell'Ufficiale sanitario, acquisiti i pareri e gli eventuali nulla osta di enti
sovracomunali, si determina in merito all'istanza di cui ai precedenti articoli
dandone comunicazione all'interessato nei modi e tempi previsti dalle norme
vigenti. In ordine alle procedure per il rilascio della concessione edilizia si
osservano le modalità, i termini e quant'altro previsto dall'art.4 del D.L. 5
ottobre 1993 n.398, convertito con modificazioni dalla legge del 4/12/93 n.493,
così come sostituito dall'art.2, comma 60, della legge dei 23/12/96 n.662.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato, in ogni caso,
all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità, fognatura, rete
idrica, verde attrezzato), o alla previsione da parte del Comune o di altro Ente
all'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni
oggetto della concessione.
Per quanto concerne le lottizzazioni vanno osservate le procedure di adozione
previste dalle attuali normative. Per gli interventi di edilizia, nel caso di
diniego, il Sindaco o l'Assessore delegato esprime parere motivato che sarà
notificato al richiedente.
Nel caso di rilascio, nell'atto di concessione o autorizzazione saranno
menzionati, sinteticamente, i pareri e gli elementi fondamentali del progetto
(destinazioni d'uso) che devono, congruentemente, essere presenti sulle tavole
progettuali da allegare all'atto di autorizzazione o concessione. Gli elaborati
devono essere firmati dal presidente e da un membro della C.E.C.
Nei casi in cui non vi è parere della C.E.C, gli elaborati allegati devono
essere firmati dal responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.
Dell'avvenuto rilascio della concessione o autorizzazione edilizia viene data
notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio con la specificazione
del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.
Chiunque può prendere visione presso gli Uffici comunali delle concessioni
edilizie rilasciate e dei relativi atti progettuali.
ART. 20
VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli sono connesse, in
ogni caso, sotto riserva dei diritti di terzi ed entro i limiti e sotto la piena
osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano
l'attività edilizia, restando comunque esclusa a priori ogni possibilità di
deroga delle norme stesse.
Il proprietario titolare della concessione e l'assuntore dei lavori sono
entrambi responsabili di ogni osservanza sia delle norme generali di legge o di
regolamenti che delle modalità esecutive particolari prescritte nella
concessione.
La concessione è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al
quale è intestata o per chi abbia titolo per richiederla, con le modalità
stabilite dall'art.4 della legge n. 10/77. In caso di trapasso dell'immobile,
gli eredi, cessionari o aventi causa, devono chiedere la variazione
dell'intestazione al Comune che, accertatane la validità e la legittimità,
provvderà a rilasciare una nuova concessione in sostituzione dell'altra
dichiarata decaduta.
ART. 21
INIZIO DEI LAVORI
Dovrà darsi comunicazione al Sindaco dell'avvenuto inizio dei lavori a mezzo
di comunicazione scritta da effettuare entro sette giorni dall'effettivo inizio.
Per i nuovi edifici da eseguirsi sul confine di aree pubbliche, il proprietario
deve chiedere al Sindaco, in tempo utile, la determinazione dei capisaldi
(allineamenti e quote) ai quali egli dovrà poi esattamente attenersi.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda si dovrà addivenire alla
consegna dei detti capisaldi ed alla redazione in apposito verbale, che dovrà
essere redatto, in doppio esemplare, firmato, ciascuno dalle due parti.
Le operazioni dovranno essere svolte dal tecnico comunale o dal personale messo
a disposizione dal concessionario sotto la direzione di funzionario comunale. Di
tali operazioni è redatto verbale che viene sottoscritto dalle parti; le spese
delle operazioni sono a carico del proprietario che deve provvedere ad un
deposito all'atto della richiesta di un importo fissato dall'Amministrazione
Comunale.
Prima dell'espletamento di questa pratica non si potranno costruire muri fuori
terra confinanti con le aree pubbliche.
ART. 22
CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle
norme dettate dalle leggi vigenti, dal Regolamento edilizio, o a quello indicate
nell'autorizzazione a costruzione nonché ai disegni di progetto, in base a cui
fu rilasciata la concessione, sarà assicurata da un costante controllo
esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionali ed agenti.
A tal uopo la concessione e i disegni recanti l'approvazione, dovranno essere
costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della
costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.
Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario
dovrà darne avviso, al massimo entro le 24 ore successive, al Sindaco e dovrà
adottare, anche in assenza di apposite disposizioni sindacali, i provvedimenti
necessari per assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità ed il
pubblico decoro, per tutta la durata dell'interruzione.
ART. 23
INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
Il Sindaco, esercita, a mezzo dei funzionari ed agenti comunali, la vigilanza
sulle costruzioni in conformità a quanto contenuto nell'art. 32 della Legge
Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
La contravvenzione alle norme del presente regolamento comporta le sanzioni di
cui al seguente art. 47, a norma degli articoli 106 e segg. Del T.U. della legge
comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e modificato
dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n° 530, legge 47/85 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Qualora l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite a cura di
Amministrazioni statali, il Sindaco ne informerà il Ministero dei lavori
pubblici tramite la Sezione urbanistica del Provveditorato Regionale delle opere
pubbliche, a norma dell'art. 29 della legge urbanistica 7 agosto 1942, n. 1150.
ART. 24
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO DI ABITABILITÀ
Il proprietario è tenuto a presentare al Comune la denuncia di ultimazione
lavori. L'utilizzazione degli edifici è subordinata al rilascio del certificato
di abitabilità.
Nessuna costruzione può essere utilizzata parzialmente o integralmente senza il
certificato di abitabilità; pertanto, non esiste alcuna esenzione dal
certificato di abitabilità in relazione al tipo o alle dimensioni dell'edificio
e neppure in relazione alle proprietà dell'edificio.
Il certificato è indispensabile per i seguenti casi:
Per quanto concerne il cambio di destinazione d'uso funzionale, realizzato
senza opere edilizie, in quanto non soggetto né a concessione né ad
autorizzazione, non è necessario il certificato di abitabilità.
Resta, tuttavia, l'obbligo del rispetto delle norme di settore in relazione
all'uso specifico modificato.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Sindaco a seguito di richiesta
di parte formulata dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori.
Nella richiesta vanno inseriti tutti gli elementi necessari per individuare
l'edificio indicandone i principali parametri urbanistico-edilizi nonché tutti
gli elementi atti ad individuare gli allacciamenti alle reti dei servizi
pubblici.
La documentazione da allegare all'istanza è quella prevista dalla legislazione
vigente.
Per quanto concerne il rilascio esplicito od attraverso l'istituto del
silenzio-assenso si rimanda alla legislazione vigente.
Nel caso in cui si formi il silenzio-assenso ma da controlli a "campione", o
determinati da segnalazioni di parti interessate, o attraverso le normali
operazioni di controllo da parte delle autorità competenti, si riscontri
l'assenza dei requisiti necessari perché si possa dichiarare l'edificio
abitabile, l'Amministrazione Comunale può dichiarare la non abitabilità e deve
procedere, nei termini di legge, nei confronti di chi ha effettuato
dichiarazioni non vere.
ART. 25
CONCESSIONI PARTICOLARI
E' subordinata a concessione edilizia la trasformazione urbanistica
consistente nell'esecuzione di opere per la realizzazione di campeggi. Tale
concessione può essere rilasciata dal Sindaco sulle aree che il P.R.G. destina a
servizi turistici e normate dalle N.T.A. nel rispetto delle norme previste nello
stesso strumento fermo restando l'obbligo per il richiedente di munirsi dei
necessari permessi sovracomunali.
Possono essere, inoltre, previsti quei servizi destinati alla produzione di
servizi per l'ospitalità (all'interno della perimetrazione si possono avere
ristoranti, bar).
La domanda di concessione deve contenere:
a corredo della domanda dovranno esserci in quattro copie i seguenti elaborati:
La dimensione minima per un campeggio è 20.000 m2. La superficie
per l'installazione di unità mobili è pari ad 1/3 della superficie del
complesso. Della restante superficie (2/3) almeno la metà deve restare allo
stato naturale o deve essere piantumata. La restante area va destinata a
servizi. La cubatura realizzabile per i servizi è quella prevista nelle N.T.A.
ed in mancanza è pari a 0,03 m3/m2 considerando la
superficie dell'intero complesso Hmax = 4.50 m.
E' preferibile l'adozione di strutture prefabbricate per eventuali bungalows di
supporto all'attività ricettiva che, in ragione di una popolazione insediabile
di 200 ab/10.000 m2, va esclusa dalla cubatura complessiva. L'altezza
max è di 3.20 m.
Eventuali edifici esistenti di carattere rurale possono essere oggetto di
interventi di ristrutturazione.
Il complesso deve essere recintato con siepi o reti ad esclusione di murature
con H>70 cm. Le piazzole per le tende o roulotte devono essere almeno di 60 m2.
Vanno previste adeguate aree di parcheggio. I servizi igienico-sanitari di uso
comune, con suddivisione per sesso, devono essere dimensionati - al minimo - con
: 1 wc ogni 10 persone; 1 lavabo ogni 10 persone; 1 box doccia ogni 15 persone;
docce all'aperto ogni 30 persone. I servizi vanno posizionati in modo da essere
fruibili con percorsi minimi, da un grande numero di persone. I sistemi
costruttivi devono essere compatibili con l'ambiente circostante.
Devono essere installate, inoltre, attrezzature tecnologiche relative a:
Cura particolare, nel dimensionamento e progetto delle parti comuni (servizi)
deve essere data all'aspetto della fruibilità da parte dei soggetti portatori di
handicap.
E' vietato l'allestimento di campeggi a distanza inferiore a m. 50 dall'argine
di corsi d'acqua e dalla battigia.
ART. 26
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
ART. 27
CONFORMAZIONE DELLE COSTRUZIONI
L'altezza delle costruzioni è regolata, oltre che dalle prescrizioni di legge:
L'Amministrazione Comunale può prescrivere che i rapporti tra le fronti e gli
spazi pubblici o privati sui quali esse prospettano siano generalmente regolati
in ragione del migliore soleggiamento delle costruzioni allorché l'assetto
planovolumetrico dell'intervento sia oggetto di strumento di pianificazione
esecutiva del P.R.G.
Il suddetto criterio è da applicare comunque, quando sia prevista una
edificazione in serie semiaperta o aperta.
E' ammessa l'edificazione in fregio al confine con spazi privati nei casi di:
ART. 28
ALTEZZA DEI FABBRICATI
Si richiama quanto definito all'art. 26 comma 15.
Nel caso di edifici in linea posti su terreni in pendenza, l'altezza massima
consentita potrà essere misurata in corrispondenza della divisione fra gli
alloggi serviti da una scala.
Nelle costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o varianti di fabbricati da
eseguirsi nell'abitato l'elevazione delle facciate e dei prospetti delle
fabbriche sul piano stradale dovrà di regola, essere contenuta nella misura
fissata nelle norme di attuazione del piano in relazione, anche, alla larghezza
del tratto di strada che fronteggiano.
Non dovranno essere superate in alcun caso le altezze massime fissate nelle
vigenti normative regionali e statali.
Per gli edifici costruiti all'angolo di due strade o dì due spazi pubblici di
diversa larghezza, è consentito mantenere l'altezza competente al prospetto
affacciato sulla strada o spazio più largo, anche per quello fronteggiante la
strada o spazio più stretto, per una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e
mezzo la larghezza della strada o spazio più stretto, comunque mai superiore ai
12 metri.
Verso gli interni di isolamento considerati come strade gli edifici si possono
prospettare con altezze non superiori a due volte la larghezza dell'intervallo
stesso, fermo restando i limiti massimi di altezza di cui ai precedenti comma.
L'elevazione sul piano di campagna dei progetti delle fabbriche fronteggianti
privati, dovrà di regola essere contenuta nella misura di una volta e mezzo la
larghezza dello spazio che fronteggiano.
ART. 29
COSTRUZIONI A CONFINE, IN ARRETRATO E DISTACCHI FRA I FABBRICATI E RITIRI DAL
NASTRO STRADALE
Chi costruisce un edificio può fabbricarlo tutto o in parte, sul confine di
sua proprietà. Se non fabbrica sul confine deve arretrarsi alla distanza di
almeno cinque metri dal confine stesso, il vicino che intende a sua volta
costruire deve arretrarsi ad una distanza non minore di cinque metri dal
confine.
Qualora colui che primo ha costruito si sia tenuto sul confine, od a meno di
cinque metri da questo, il vicino, qualora non intenda costruire in aderenza ai
sensi dell'art. 877 del Codice Civile; deve arretrare fino a costruire
l'intervallo di isolamento regolamentare fra i due edifici, intervallo
considerato come strada quindi della larghezza non inferiore a 10 m.
Ogni nuova costruzione dovrà inoltre essere conforme a quanto prescritto dalle
norme tecniche di attuazione del P.R.G.
Le costruzioni prospicienti su strada o spazi pubblici dovranno essere arretrati
dal nastro stradale secondo quanto contenuto nelle norme tecniche di attuazione
del P.R.G. e dalle Norme del Codice della Strada. Qualora fra le norme citate
esiste contrasto è valida la condizione più restrittiva. In ogni caso, fuori dal
perimetro del centro abitato è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici
o manufatti di qualsiasi specie a distanza, inferiore alla metà della larghezza
stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di cinque metri.
Qualora poi l'applicazione delle norme dettate dal presente regolamento
edilizio, o dal Piano Regolatore Generale ad esso allegato, che ne è parte
integrante, appaia dubbia o difficoltosa, la richiesta di concessione edilizia
dovrà essere corredata da uno studio di massima di utilizzazione edilizia,
estesa ad un'area indicata dall'amministrazione comunale, sentita la C.E.C.
ART. 30
ACCESSO E FRUIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI DA PARTE DELLE PERSONE PORTATRICI DI
HANDICAP.
Va garantito l'accesso nelle costruzioni alle persone fisicamente impedite
nelle loro capacità motorie, visive ed uditive secondo quanto previsto dalla
legge vigente in materia.
Vanno ulteriormente inseriti i seguenti edifici:
L'insieme delle opere da prevedere è quello contenuto nelle leggi di settore. Ad integrazione di quanto contenuto nella Legge dì settore si devono garantire:
Le realizzazioni devono essere tali da garantire la fruizione dell'edificio.
ART. 31
ESTETICA DEGLI EDIFICI - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI
Tutte le parti degli edifici sia nuovi che esistenti, le vetrine, bacheche e
simili, le insegne e gli emblemi visibili da vie o spazi pubblici devono
corrispondere alle esigenze del decoro cittadino sia per quanto si riferisce ai
materiali da impiegarsi che alle linee tinte e decorazioni con speciale riguardo
all'eventuale importanza artistica degli edifici vicini.
I fabbricati dovranno avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato ai
carattere dell'edificio e consono all'ambiente in cui sorgono.
Tutti i prospetti esterni dovranno presentare una compiuta soluzione
architettonica, debitamente armonizzata con l'insieme al quale appartengono.
II Sindaco, sentita la C.E.C., potrà dettare direttive e stabilire limitazioni
intese ad ottenere determinati inquadramenti urbanistici per le costruzioni
prospicienti vie o piazze importanti, o che ne costituiscono sfondo prospettico.
Nella costruzione degli edifici devono impiegarsi materiali che, nelle
condizioni di impiego non emettono odori ed esalazioni in quantità tali da
arrecare danno o molestia.
La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere
eseguita agevolmente.
L'Amministrazione Comunale attraverso apposite ordinanze può imporre la
realizzazione di lavori di manutenzione che salvaguardino il decoro degli
edifici. Tale imposizione, se disattesa, può attuarsi coattivamente e l'importo
dei lavori sarà addebitato ai proprietari dell'edificio.
Gli edifici a scopo residenziale devono essere dotati di scale agevoli che
consentano l'eventuale trasporto di infermi a tutti i piani; per gli edifici a
più di due piani fuori terra - fatta eccezione per quelli artigianali ed
industriali - dovrà essere prevista almeno una scala del tipo chiusa.
Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter
immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali,
esalazioni, fumi, vibrazioni.
Gli edifici e i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle loro
condizioni di impiego. I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle
loro funzioni senza costituire pericolo per le persone e non devono poter essere
sfondati attraverso urti accidentali. La loro altezza deve essere non inferiore
a 1.10 m.
ART. 32
AGGETTI E SPORGENZE
Sui prospetti fronteggianti il suolo pubblico non sono ammesse bacheche o
sporgenze superiori 4 cm al di sotto di 2,50 m di altezza sul marciapiede o di
3,00 m, sul piano stradale o di campagna.
Entro gli stessi limiti di altezza sono vietate porte, gelosie, o persiane che
si aprano all'esterno.
Il Sindaco potrà, però, sentita caso per caso la C.E.C., consentire deroghe per
edifici pubblici, destinati al culto, di particolare interesse artistico o
comunque dotati di pensiline.
Le zoccolature comunque eseguite non dovranno, in nessun caso, occupare suolo
pubblico.
Per le vetrine, bacheche, e simili, comportanti occupazioni dì suolo pubblico e
regolarmente approvate in progetto, potrà essere consentita una sporgenza
massima di 20 cm dal vivo del muro.
Al di sopra di 4 metri dal piano del marciapiede o di 4,50 metri dal piano
stradale ove il marciapiede non esiste, potrà essere consentita la costruzione
di balconi o terrazzini pensili aperti o chiusi, sporgenti dal filo di
fabbricazione non più di 1/10 dalla larghezza dello spazio pubblico o privato
antistante e comunque mai oltre i limiti consentiti dalla legge dei 25.11.62 n.
1684.
Sono vietate in ogni caso la costruzione e la conservazione di latrine,
condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili, sporgenti dai muri
di prospetto. Nelle nuove costruzioni eseguite a filo stradale la porzione
inferiore dei tubi verticali di condotta delle acque piovane, addossate ai muri
prospicienti lo spazio pubblico, dovrà essere, per una altezza non inferiore a 2
m. dal piano del marciapiede, o a 2,50 m. dal piano stradale, di materiale
resistente, e in traccia in modo da non costituire aggetto
ART. 33
CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO - RECINZIONI E MARCIAPIEDI - NUMERI CIVICI
- TABELLE STRADALI
I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti con
pietra naturale od altro materiale duro resistente all'usura e di facile
ripulitura per una altezza non inferiore a 80 m dal piano del marciapiede o di
metri 1,00 da quello stradale, se non esiste marciapiede.
Tutti i muri di fabbrica, ciechi o non visibili da spazi pubblici, quando non
siano di costruzione a faccia vista diligentemente profilata, a taglio netto o
rivestiti in pietra naturale, da taglio, o materiale pregiato, dovranno essere
intonacati e colorati con tinte che non offendano la vista, non assorbano luce,
e non deturpano l'ambiente. Sui muri suddetti potranno essere consentite su
parere della C.E.C., decorazioni figurative ed ornamentali.
Le recinzione dovranno essere consone al decoro ed al tipo dell'ambiente
urbanistico e paesistico. L'altezza massima dal piano marciapiede non può
superare m. 1,80 con parte cieca non superiore a cm. 60. Le recinzioni in fregio
alle strade dovranno arretrarsi dal filo strada di almeno metri due.
Le recinzioni saranno ammesse soltanto nelle zone nelle quali non contrastino
con le N.T.A. del P.R.G.
Nelle zone rurali e residenziali potranno essere ammesse recinzioni a siepe viva
di piante verdi sempre su parere della C.E.C. , che potrà stabilirne l'altezza,
caso per caso, in modo da non disturbare l'ambiente paesistico e da assicurare,
laddove occorra, la libertà delle visuali.
La costruzione di marciapiedi lungo edifici ricorrenti su strade o piazze
pubbliche comunali potrà essere eseguita soltanto in base a speciali licenze da
richiedersi nelle forme stabilite dalle particolari disposizioni vigenti per la
manutenzione delle pavimentazioni o su progetto debitamente approvato dalla
C.E.C, qualora sia modificata la larghezza e la forma della strada i proprietari
dei marciapiedi sono obbligati a modificarli di conseguenza, previo accordo con
il Comune.
I marciapiedi su aree private soggette a pubblico passaggio dovranno essere
costruiti a totale carico dei proprietari, dietro ordinanza od autorizzazione
del Sindaco, su parere della C.E.C..
Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle
targhe o tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze.
L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono,
a norma di legge, a carico del Comune. I proprietari dei fabbricati su cui sono
apposti i numeri civici e targhe, sono tenuti al loro ripristino quando siano
distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.
Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile
sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente
la parte della parete all'uopo destinata.
L'Amministrazione Comunale, inoltre, per ragioni di pubblica utilità, può dare
disposizione o autorizzare l'applicazione sul fronte delle costruzioni di:
L'installazione di quanto sopra detto non deve arrecare molestia allo
stabile, non deve costituire barriera visiva per il traffico, non deve essere
pericolosa per i pedoni.
Sarà cura del proprietario dell'edificio provvedere alla rimozione ed alla
risistemazione di quanto sopra nel caso di effettuazione di lavori privati sul
prospetto.
ART. 34
SERRAMENTI
I serramenti o porte di botteghe o di negozi dovranno aprirsi verso
l'esterno, ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi non presentino
alcun risvolto o sporto fuori dalla linea del muro lungo le vie e gli spazi
pubblici, sono fatte salve comunque le norme dettate per motivi di sicurezza ed
ordine pubblico.
Anche i serramenti delle finestre del piano terreno affacciato su spazi pubblici
e alte meno di 2,50 m dai marciapiedi o di 3,00 m dalla strada o dal piano di
campagna quando non esiste marciapiede, non possono aprirsi verso l'esterno. Le
finestre e i balconi, e tutte le altre aperture destinate a dare passaggio alla
luce, debbono essere chiuse con vetri, o cristalli od altro materiale
trasparente appropriato.
ART. 35
DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI - FOGNOLI
I cornicioni devono essere muniti di canali di materiale impermeabile per il
convogliamento delle acque piovane in apposite docce di ampiezza sufficiente.
Dalle docce, dette acque debbono essere condotte con tubi verticali fino al di
sotto dei marciapiedi dove per appositi cunicoli, sfoceranno nella fognatura
pubblica.
I bracci di immissione dei fognoli privati nelle fogne pubbliche debbono essere
costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire,
secondo le disposizioni, le pendenze e la forma prescritta dall'ufficio tecnico
comunale.
Qualora sia modificata la sede o la forma della fogna pubblica, i proprietari
dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a loro cura e spese.
ART. 36
MOSTRE, VETRINE, BACHECHE, INSEGNE, EMBLEMI, ISCRIZIONI, ECC.
L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche,
insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie,
cartelloni pubblicitari, ecc., è subordinata all'autorizzazione del Sindaco. Gli
interessati dovranno farne regolare richiesta presentando un disegno firmato da
cui risulti precisamente quel che si vuole fare e se ne possa dedurre
l'inquadramento.
Sono tassativamente vietate insegne, iscrizioni o tabelle dipinte a guazzo e, in
genere tutto ciò che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri o
copra elementi architettonici o sfondi paesistici o limiti il pubblico diritto
di veduta.
In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che
richiedono la temporanea rimozione di mostre vetrine od altri oggetti occupanti
il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la
rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a
tutte loro spese, rischio e pericolo. Ove non ottemperino, il Sindaco potrà
ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.
ART. 37
CORTILI E CHIOSTRINE
Sono vietati i cortili chiusi, le chiostrine ed i pozzi di luce; sono ammessi cavedi e canne di ventilazione in locali ad uso pubblico, purché a servizio esclusivo di locali igienici (bagni, latrine, ecc.) e purché sia garantita, eventualmente con mezzi meccanici.
ART. 38
LOCALI ABITABILI
E' vietato adibire ad abitazione permanente i locali interrati o
seminterrati, i cantinati ed il sottotetto la cui altezza media sia inferiore a
metri 2,70.
I locali abitabili non potranno avere altezza netta inferiore ai 2,70 metri, né
cubatura inferiore ai 22 m3.
Ciascun locale abitabile dovrà avere almeno una finestra che si apra
direttamente all'aria aperta e della superficie illuminante complessiva delle
finestre non potrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Nel
computo della superficie illuminante delle finestre non si dovrà tener conto di
quella parte che si trovasse al di sotto di m. 0,80 misurati dal pavimento, se
il parapetto della terrazza o balcone non è a giorno.
ART. 39
LOCALI IGIENICI, CUCINE, DISIMPEGNI
Ogni singolo alloggio dovrà essere dotato di servizio igienico, con
sistemazione a sciacquone, situata in un locale proprio, interno all'abitazione
e mai pensile o su terrazza, dotata di finestra propria di superficie
illuminante non inferiore a 0,50 m2 che si apra direttamente all'aria
libera. Nei locali pubblici a tale servizio dovrà accedersi da disimpegno; le
pareti dovranno essere protette per un'altezza non inferiore ai metri 1,50
misurati dal pavimento, con mattonelle di ceramica od altro materiale lavabile.
Per le cucine la cubatura minima che potrà essere ridotta a metri3
13,50 deve essere aerata direttamente.
I corridoi e i locali di disimpegno dovranno avere larghezza non inferiore ai
1,10 m.
ART. 40
SCALE E DIMENSIONI APPARTAMENTI
Per quanto attiene al dimensionamento delle scale, le stesse saranno adeguate
alla normativa in materia di sicurezza, antincendio e protezione civile.
Nelle zone territoriali omogenee di tipo C la superficie delle unità immobiliari
destinate ad appartamenti, alloggi ecc., non potrà essere inferiore a mq. 80 e
nelle zone di tipo B tale superficie non potrà essere inferiore a mq. 95.
ART. 41
PIANI TERRENI
I piani terreni potranno essere adibiti ad uso di bottega laboratorio o pubblico esercizio. In tal caso salvo, s'intende, le altre norme vigenti in materia, dovranno avere:
I piani terreni destinati ad uso abitazione debbono essere sopraelevati dal
piano di campagna o stradale di almeno metri 0,60 e soprastare in tutta la loro
estensione, a sotterranei o a vespai. Il volume del vespaio non sarà computato
ai fini volumetrici.
Le autorimesse singole potranno essere a livello del piano stradale ed avere
altezza minima di 2,00 m.
ART. 42
EVACUAZIONE DELLE ACQUE LURIDE
Non è consentita la costruzione di pozzi neri né di impianti di fogne perdenti. Ove per mancanza di fognatura adatta sia necessario ricorrere ad impianti depuratori, potrà essere consentito l'uso di fosse settiche costruite sul posto o prefabbricate, a tenuta d'acqua e con pareti, pavimento e soffitto armati. Tali fosse non potranno essere situate a meno dì 5m. dal perimetro di fondazione e 10 m da eventuali pozzi o condutture di acque potabili e dovranno essere ricoperte di chiusini battenti solidi ed a perfetta tenuta.
ART. 43
ISOLAMENTO DELLE COPERTURE
Le coperture dei fabbricati dovranno essere fornite da una sottostante camera d'aria dell'altezza almeno di 35 cm, ventilata mediante apertura verso l'esterno munita di griglia. Tale camera d'aria potrà però essere sostituita da uno spessore a tre strati di materiali isolanti, o ridotta a 10 cm se compresa fra due strati isolanti. Quando le coperture sono rivestite da guaine, queste dovranno essere protette da un pavimento che lo difenda dal calore o da opportune vernici o da specifici materiali di protezione.
ART. 44
FOCOLAI - FORNI - CAMINI - CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE
Ogni focolare, stufa, cucina, forno e simili qualunque ne sia il tipo, a meno
che sia a funzionamento elettrico, deve avere per l'eliminazione dei prodotti
della combustione, canna propria ed indipendente e prolungata per almeno un
metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita con materiali impermeabili
capaci di evitare macchie e distacchi o screpolatura d'intonaco all'esterno dei
muri.
Gli scaldabagni e fornelli dovranno essere muniti di canne indipendenti soggette
alle stesse norme di cui sopra.
È vietato in ogni caso, far uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del
parapetto delle terrazze.
Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con
pietra od altro materiale adatto. E' necessario che siano saldamente ancorati
alle murature ed ai tetti.
Se il fumaiolo dista meno di 10 metri dalle finestre di prospetto delle case
antistanti dovrà essere prolungato fino oltre la copertura di queste.
Per gli impianti elettrici di cucina o riscaldamento è sufficiente che sia
provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.
I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per pane,
pasticceria e simili, sono soggetti alle norme particolari dettate dalla
legislazione vigente. Potranno essere equiparati ai suddetti, a giudizio
dell'Autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che
per intensità di funzionamento e modo di esercizio siano suscettibili di
produrre analoghi effetti di disturbo.
Il Sindaco potrà anche prescrivere, quanto sia ritenuto necessario, l'uso
esclusivo di carboni magri o di apparecchi fumivori
ART. 45
SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
Le costruzioni devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza
previste dalla legislazione nazionale, regionale e di settore per le costruzioni
e le attività in esse localizzate vigenti al momento del rilascio della
concessione edilizia.
Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le
prescrizioni per l'accettazione, degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, vigenti al momento
dell'inizio dei lavori.
Le opere devono essere conformi alle normative ed alle leggi in materia di
costruzioni sismiche.
ART. 46
OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO
E' vietato occupare temporaneamente, il suolo pubblico senza preventiva
autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla, dietro pagamento della
relativa tassa, quando ritenga la occupazione stessa non contrastante al decoro
cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.
Il Sindaco potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per
costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e
quando, s'intende, lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e
l'esigenza della viabilità.
Sotto le stesse condizioni può consentire la creazione di intercapedini coperte
sotto il suolo stradale e la occupazione permanente di spazio pubblico con
sporgenze o balconi.
E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al
pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del
sottosuolo, costruire o restaurare fogne o qualsivoglia altro motivo senza
speciale autorizzazione del Sindaco, in cui siano specificatamente indicate le
norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori.
ART. 47
RINVENIMENTI E SCOPERTE
Oltre alle prescrizioni dell'art. 43 e segg. della legge 1 giugno 1939, n.
1089, sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque
compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o
archeologico il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori, sono tenuti
a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti, aventi lo stesso
presumibile interesse, che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di
qualsiasi genere.
Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di reperimento di ossa umane. Le
suddette persone sono tenute ad osservare a fare osservare tutti quei
provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali
scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.
ART. 48
USO DEGLI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE
I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico del
Comune, sentito l'Ufficiale Sanitario e di essi è dato indicazione nella
concessione rilasciata dal Comune.
I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati in modo da non
determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua .
E' vietato, senza speciale permesso del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua
defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici, nonché
deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.
ART. 49
TENDE AGGETTANTI NELLO SPAZIO PUBBLICO
Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno
dei vicini, il Sindaco può permettere, dietro pagamento della relativa tassa e
con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno caso per caso,
l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.
Tali tende sono però vietate di regola nelle strade prive di marciapiedi.
Nelle strade fornite di marciapiedi l'aggetto di tali tende non dovrà, di
regola, oltrepassare i 50 cm. Dal ciglio del marciapiede, verso l'interno.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad
altezza inferiore a m. 2,20 dal marciapiede.
Sono vietate le appendici verticali, anche in tele o in frangia che scendono al
di sotto di m. 2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a
giudizio dell'Ufficio tecnico, non nuoccia al decoro della località né alla
libertà di transito o alla viabilità.
Per immobili d'interesse archeologico o storico-artistico il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della Soprintendenza ai
monumenti.
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando
queste non siano mantenute in buono stato e pulite.
ART. 50
SEGNALAZIONE RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA LAVORI
In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella leggibile di dimensione 0,75 x 1,50 in cui siano indicati :
Nel cantiere, a disposizione dei funzionari dell'U.T. comunale, dovranno
trovarsi in qualsiasi momento, gli elaborati del progetto muniti di vista di
approvazione (o copie conformi degli stessi).
I cantieri edili e le eventuali costruzioni in essi allestite dovranno avere il
minimo di dotazione di servizi prescritti dalla legge collegati, ove possibile
alle reti comunali.
Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinati alla
permanenza di persone, comprese i servizi igienici devono ottenere preventiva
autorizzazione.
Qualsiasi cantiere prospiciente su spazi pubblici dovrà essere recintato per una
altezza pari a quella indicata nella concessione edilizia o in esso dovranno
porsi in essere tutti gli accorgimenti impartiti dall'U.T. comunale.
Nel caso in cui siano presenti all'interno del cantiere tralicci o servitù in
genere dovranno essere esibiti - prima dell'inizio dei lavori - i dovuti nulla
osta.
Le recinzioni devono avere aspetto decoroso, devono rispettare le norme di
sicurezza, non devono essere trasparenti.
Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse,
facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura di chi gestisce il
cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed
avere porte non apribili verso l'esterno munite di serrature o catenacci che ne
assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:
Nel cantiere edile, ogni macchinario impiegato, deve essere rispondente alle
norme di legge e alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in
materia.
Il Sindaco, qualora siano disattese le indicazioni della presente norma, può
ordinare la sospensione dei lavori
ART. 51
PONTI, SCALE DI SERVIZIO, MACCHINARI
I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature devono avere
requisiti di resistenza e stabilità e debbono essere poste in opera con la
migliore regola d'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli
operai che per i terzi, dovranno, inoltre, essere conformi alle vigenti
disposizioni legislative in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere
munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei
recipienti che li contengono.
Le impalcature dei ponti e delle armature debbono essere munite, a mò di riparo,
da mancorrente o di barriera solida fissa all'altezza di un metro circa dalla
impalcatura.
Tali difese dovranno essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa
esservi pericolo.
Le impalcature debbono essere in ogni caso munite di un zoccolo di riparo
aderente al tavolato, dì altezza sufficiente e comunque non inferiore a cm 20.
I traversoni debbono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con
i ponti di servizio.
Ogni macchinario impiegato nei cantieri edili deve essere rispondente alle norme
di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia.
E' vietato costruire ponti e porre a sbalzo sopra il suolo pubblico senza
particolare autorizzazione comunale.
In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa
di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il Sindaco potrà ordinare
l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per
la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli
aventi causa.
ART. 52
SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI - NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI
CANTIERI
E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o
dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.
I materiali di rifiuto raccolti in opportuni recipienti, o incanalati in
condotte chiuse (idonei strumenti di scarico), potranno essere fatti scendere
con le dovute precauzioni e, se necessario ammucchiati, entro le recinzioni
delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici
indicati.
Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo
sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.
Il gestore del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento
della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e
nelle immediate vicinanze.
Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da
evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato.
Quando ciò accade, il gestore è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei
materiali dalla parte di strada pubblica su cui ne è avvenuto il deposito.
ART. 53
RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E DEGLI ESECUTORI DI
OPERE
Il titolare dell'autorizzazione o della concessione, quando le opere di
recinzione comportino occupazione temporanea di area pubblica devono richiedere
all'Amministrazione Comunale formale autorizzazione nella quale dovrà essere
indicato il termine di occupazione; qualora sia necessario prolungare
l'occupazione oltre il termine il titolare dell'autorizzazione o della
concessione ha l'obbligo di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza
richiesta di proroga indicando la durata presumibile dell'occupazione.
L'assuntore dei lavori e l'assistente in ogni caso hanno la piena responsabilità
delle idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per
evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dalia esecuzione
delle opere.
Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'osservanza delle
norme dettate e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza con
ciò attenuare in alcun modo le loro responsabilità.
ART. 54
RIMOZIONE DELLE RECINZIONI
Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere
alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei
medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni
ingombro e impedimento.
Il proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere,
ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile
dell'autorità comunale, risultino necessari per eliminare pericoli per
l'incolumità e l'igiene pubblica ad assicurare la stabilità delle parti
costruite.
In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare la esecuzione d'ufficio a
spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti. In ogni
caso, trascorso un mese dalla sistemazione delle opere, deve cessare ogni
occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.
La riconsegna dell'area avverrà, in contraddittorio fra le parti, con la
redazione di apposito verbale.
ART. 55
DIRITTO DI ACCESSO AI CANTIERI
I funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza edilizia hanno
incondizionato diritto di accedere in qualsiasi momento dovunque si eseguano i
lavori per ispezionare tutte le opere soggette alla osservanza del presente
regolamento.
Deve essere consentito pronto intervento e libero accesso a personale di
servizio all'interno di cantieri recintati che includano servizi pubblici o
servitù di pubblico interesse.
ART. 56
OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate,
anche se le relative autorizzazioni siano state accordate in vigenza di
disposizioni precedentemente in vigore.
I lavori già iniziati in base a permessi precedentemente ottenuti, potranno
essere ultimati, ma dovranno uniformarsi per la condotta, alle norme presenti,
in quanto applicabili.
Oltre alle norme contenute nel presente regolamento, nella progettazione,
nell'esecuzione e nella gestione delle opere edilizie, dovranno essere osservate
le disposizioni sull'igiene del suolo e dell'abitato contenuto nel Testo Unico
delle leggi sanitarie e le norme relative alla prevenzione dei pericoli
d'incendio, le normative di sicurezza e le leggi relative al sito per quanto
concerne la realizzazione di edifici.
ART. 57
RESPONSABILITÀ, SANZIONI ED AMMENDE
Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento che entrino nella
fattispecie contemplata dall'art. 41 della legge 17.8.42 n. 1150 e successive
integrazioni, modifiche saranno punite secondo quanto previsto dalle Normative
di riferimento.
L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita in
alcun modo la responsabilità dei proprietari, del committente, dei progettisti,
dei direttori dei lavori, dei costruttori e degli esecutori del lavoro nei
limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni punibili dalle Leggi e
Regolamenti vigenti anche se, in ottemperanza del presente Regolamento,
venissero prescritte particolari disposizioni da parte dell'Amministrazione
Comunale.
Il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore
dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza, così delle norme generali di
Legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella
concessione edilizia.
I progettisti ed i direttori dei lavori, debbono essere professionisti tecnici
(ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc.) nei limiti delle
rispettive attribuzioni ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti professionali
vigenti. I costruttori e gli esecutori delle opere debbono avere i requisiti
prescritti dalle norme di legge e regolamenti vigenti. I professionisti ed i
tecnici che operano nell'ambito del territorio del Comune sono tenuti
all'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti. Ogni violazione viene
segnalata al rispettivo Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti amministrativi
del caso, fatte salve le sanzioni eventualmente irrogabili.
ART. 58
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI
Il Sindaco , per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la C.E.C, e,
nel caso, la Sezione urbanistica del Provveditorato regionale OO.PP., ordinare
la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o
restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano
all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai
proprietari.
La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili
esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte
o di finestre aperte all'esterno ecc. deve essere prescritta, ove non sia
assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o
trasformazioni degli edifici e delle parti in questione. Nel caso di
manutenzione straordinaria in edifici esistenti da oltre trenta anni dalla data
di adozione del presente regolamento, sarà consentito il ribassamento dei solai
di interpiano per la creazione di piani sottotetto o di altri piani abitabili
qualora ciò sia consentito dalle altezze preesistenti. In tal caso l'altezza di
ciascun piano da realizzare non potrà essere inferiore a quella stabilita dal
presente regolamento e la sagoma dell'edificio, la sua linea di gronda e la
pendenza delle falde non potranno subire alcuna variazione
ART. 59
RAPPORTI TRA R.E. E P.R.G.
In caso di difformità tra le indicazioni normative all'interno del P.R.G. e
R.E. prevalgono le norme più restrittive.
Eventuali deroghe di minima entità inerenti distacchi, altezze, volumetria,
destinazioni d'uso o altre indicazioni normative di P.R.G. possono essere
concesse in via eccezionale su parere della C.E.C, con successiva delibera di
Consiglio Comunale e parere definitivo degli organi regionali che attestino la
regolarità delle procedure.
ART. 60
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Fermo restando le misure di salvaguardia, le norme del presente regolamento
edilizio non sono da applicare ai progetti edilizi presentati successivamente
all'adozione del P.R.G. e sino al novantesimo giorno antecedente all'entrata in
vigore dello stesso. Gli stessi restano soggetti ai precedenti strumenti
edilizi.
L'autorizzazione per manufatti provvisori ed a carattere stagionale, riguardanti
servizi di balneazione, non è assoggettata a preventiva autorizzazione
paesaggistica stante la temporaneità della stessa. In tal caso il soggetto
interessato dovrà uniformare le caratteristiche del manufatto al progetto tipo
che sarà predisposto dal Comune, tenendo presente la legge Regionale n. 3 del 28
febbraio 1995 e le successive modifiche ed integrazioni.
Sono fatti salvi tutti i progetti relativi a coperture, piani sottotetto, ecc.,
di fabbricati esistenti che risultino assentiti dalla C.E.C, fino alla data del
14 novembre 1994 (attuazione della deliberazione consiliare n. 63/94 recante
modifica al Regolamento Edilizio con annesso Piano di fabbricazione. Misura di
Salvaguardia), da realizzarsi entro anni tre dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
Per le unità immobiliari ricomprese in fabbricato realizzato su aree non
sottoposto a vincolo, è consentito, entro anni tre dall'entrata in vigore del
presente regolamento, l'allineamento della linea di gronda con altre unità
immobiliari del medesimo fabbricato, qualora l'intervento sia ritenuto dalla
C.E.C, migliorativo per l'aspetto ed il decoro urbanistico dell'immobile.
ART. 61
RAPPORTI CON STRUMENTI ATTUATIVI IN ITINERE
Per quanto concerne gli strumenti attuativi già assentiti dall'Amministrazione comunale (lottizzazioni già convenzionate) essi si intendono recepiti come piani particolareggiati dal presente R:E. e dal P.R.G., qualora non in contrasto con le norme di salvaguardia.
ART. 62
DEROGHE PER PUBBLICO INTERESSE
Limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, per i quali in relazione a problemi di carattere ambientale,
urbanistico o paesaggistico, si ravvisi l'opportunità di derogare dalle norme
stabilite dal presente regolamento e dal P.R.G. ad esso allegato, il rilascio
della concessione edilizia è subordinato al rilascio dei N.O. previsti dalle
Leggi vigenti.
L'autorizzazione è accordata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio
Comunale.
ART. 63
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio dall'avvenuta approvazione da parte degli Organi Regionali, e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia che da tale data deve, perciò, intendersi abrogata.
Riferimenti Legislativi
Tutte le opere soggette al presente Regolamento, oltre alle norme del Codice
Civile, dovranno altresì attenersi a tutte le disposizioni di legge, statali e
regionali, ed in particolare alle seguenti: