Art. 1 - Disciplina del servizio
Art. 6 - Assegnazione della licenza
Art. 7 - Rilascio della licenza
Art. 9 - Trasferibilità della licenza
Art. 10 - Parziale ritiro delle licenze
Art. 11 - Sospensione della licenza
Art. 12 - Revoca della licenza
Art. 13 - Decadenza della licenza
Art. 14 - Verifica e revisione degli autoveicoli
Art. 16 - Ammissione e sostituzione degli autoveicoli
Art. 19 - Facoltà per le autovetture di stazionare su aree pubbliche
Art. 20 - Sospensione della corsa
Art. 21 - Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato
Art. 22 - Responsabilità nell'esercizio
Art. 25 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali
Art. 1
Disciplina del servizio
II servizio di autonoleggio con conducente istituito in questo Comune da svolgere con l'impiego di autoveicoli espressamente immatricolati per il servizio, è disciplinato dal Codice della Strada vigente nonché dalle altre disposizioni nella materia in vigore, oltre che dal presente regolamento.
Art. 2
Determinazione del numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da ammettere
al servizio
II numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente vengono fissati con deliberazione della Giunta Comunale e possono essere eventualmente ripartiti fra le Frazioni e Sobborghi del Comune.
La licenza comunale di esercizio, necessaria per svolgere il servizio di
noleggio autoveicoli con conducente, deve essere chiesta con apposita istanza in
bollo diretta al Sindaco.
Nella istanza, oltre le generalità, il richiedente deve specificare il numero,
il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e
la eventuale ubicazione della rimessa.
II richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, dovrà produrre i documenti seguenti:
L'interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti 4, 5 ed 6 del comma precedente con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 15 del 04/01/1968.
Nell'assegnazione delle licenze di esercizio costituiscono titoli preferenziali:
Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della istanza o di altri elementi utili allo scopo
Art. 6
Assegnazione della licenza
La licenza viene assegnata dal Sindaco o Assessore Delegato, sentito ove
occorra, il preventivo parere delle organizzazioni di categoria ed in ogni caso
previa relazione del Responsabile del Servizio.
Nel caso di più richiedenti, l'assegnazione della licenza viene fatta in base ad
una regolare graduatoria predisposta, previa comparazione delle istanze,tenendo
conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 5 precedente.
La licenza di esercizio è rilasciata in bollo dal Sindaco, in esecuzione della deliberazione Giuntale prevista all'articolo 6 precedente, per ogni autoveicolo ammesso al servizio.
La licenza di esercitare ha durata di anni 5 (cinque) fatti salvi i casi di ritiro prima della scadenza, secondo quanto disposto all'articolo 10 successivo.
Art. 9
Trasferibilità della licenza
La licenza di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Sindaco
o Assessore Delegato, il quale vi provvede con propria deliberazione,
conformemente alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente
regolamento.
La trasferibilità della licenza è ammessa, sussistendo tutte le condizioni di
legge ed il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte
del subentrante, per atto tra vivi od a causa di morte. In caso di morte del
titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata ad uno degli eredi
legittimi o testamentari che ne faccia richiesta entro sei mesi dal decesso,
documentando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento,
secondo l'ordine di precedenza seguente:
Art. 10
Parziale ritiro delle licenze
Le licenze di esercizio possono essere parzialmente ritirate, con le modalità
e per il numero da stabilirsi dalla Giunta Comunale, quando si renda necessario
trasformare il servizio o per altre motivazioni di pubblico interesse.
Nel caso di riduzione del numero degli autoveicoli del servizio di noleggio con
conducente, dovrà tenersi conto dei criteri stabiliti con provvedimento della
Giunta Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria ed in ogni
caso previa relazione del responsabile del servizio.
Art. 11
Sospensione della licenza
La licenza di esercizio può essere sospesa, per un periodo non superiore a
mesi 3 (tre), nei casi di infrazione non passibile di revoca, derivante da
sanzioni adottate dall'Autorità di P.S. o da ripetute violazioni alle norme del
presente regolamento.
La sospensione viene adottata dal Sindaco o Assessore delegato sentite, ove
occorra, le organizzazioni di categoria ed in ogni caso previa relazione del
Responsabile del Servizio.
La licenza di esercizio viene revocata dal Sindaco o Assessore delegato sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria, ed in ogni caso previa relazione del Responsabile del Servizio, nei casi seguenti:
Art. 13
Decadenza della licenza
La licenza di esercizio viene dichiarata decaduta senz'altro con deliberazione Giuntale nei casi seguenti:
Art. 14
Verifica e revisione degli autoveicoli
Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una
volta all'anno, a verifica da parte di una Commissione nominata dalla Giunta
Comunale,
Le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico essendo
questi riservati, ai termini del Codice della Strada vigente, agli Uffici
provinciali della Motorizzazione Civile.
Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai
requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne il
Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, agli
effetti delle relative disposizioni del ripetuto Codice della Strada.
Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato dì conservazione
e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in
efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine da fissare
caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza, ai sensi del secondo
comma punto 3 dell'articolo 12 precedente.
Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva e sul quale il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di controllo.
Art. 16
Ammissione e sostituzione degli autoveicoli
Non è consentito svolgere il servizio senza il nulla osta dell'Assessorato
regionale ai trasporti, necessario per sottoporre a collaudo l'autoveicolo che
si intende adibire al servizio stesso.
Parimenti, non è consentita la sostituzione dell'autoveicolo impiegato nel
servizio senza il nulla osta regionale ed il collaudo di cui al comma
precedente.
Il nulla osta regionale predetto è concesso sulla base del benestare preventivo
rilasciato dal Sindaco.
L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare
il servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio della licenza
stessa.
Detto termine può essere prorogato massimo per altri 15 (quindici) giorni, ove
l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa
forza maggiore.
L'interessato dovrà, comunque, dimostrare di aver provveduto alla ordinazione
dell'autoveicolo entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della licenza.
Con deliberazione della Giunta municipale, da sottoporre alla approvazione
dell'Autorità tutoria regionale, sono fissate le tariffe minime e massime da
praticare nel servizio, tenendo conto sia della potenza e del tipo
dell'autoveicolo, sia del chilometraggio del servizio commissionato e sia delle
eventuali qualità particolari del servizio medesimo.
I titolari delle licenze di esercizio del servizio di noleggio con conducente
hanno l'obbligo di tenere le tariffe costantemente esposte nelle loro rimesse ed
esibirle a richiesta dell'utenza a bordo dell'autoveicolo, nonché di renderle
note anche agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio.
Art. 19
Facoltà per le autovetture di stazionare su aree pubbliche
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono
autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche
servizio da piazza, essendo questo Comune incluso, in conformità del disposto
dell'articolo 105 del T.U. n. 1740/1933; tra quelli di minore importanza.
Le località dì stazionamento sono le seguenti:
Art. 20
Sospensione della corsa
Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.
Art. 21
Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato
Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
Art. 22
Responsabilità nell'esercizio
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia
direttamente e sia indirettamente, in dipendenza o connessione al rilancio ed
all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare
della licenza stessa, rimanendo sempre ed in tutti i casi completamente escluso
il Comune.
Nei casi in cui sia stata consentita dal Comune la gestione del servizio a mezzo
di autisti a questi ultimi conducenti degli autoveicoli fanno carico le
responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi derivanti
dalla qualifica di dipendenti rivestita.
I conducenti degli autoveicoli di noleggio, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare è fatto obbligo di:
Ai conducenti degli autoveicoli di noleggio con conducente è fatto divieto di:
Art. 25
Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali
Le deliberazioni della Giunta comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nonché quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere inviate, munite degli estremi di esecutività, alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato regionale ai trasporti, ai fini dell'approvazione di merito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate ai punti 2 e 3 dell'articolo 1 precedente.
Per quanto non esplicitamente previsto negli articoli precedenti, si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 393 del 15/06/1959 e successive modificazioni e agli articoli 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'8/12/1933, tuttora vigenti, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazioni in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.