COMUNE DI SCALEA
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
Il consigliere Cozzolino chiede che l'argomento venga rinviato perché
doveva essere prima discusso in commissione. L'eventuale ritardo è imputabile
all'Amministrazione e quindi non è una scusante.
Il consigliere Bergamo dice di conoscere bene l'argomento per
essersene occupato quale Assessore. Invita il Direttore Generale ed il Sindaco a
fornire copia degli atti con congruo anticipo e si associa a Cozzolino.
Si procede alla votazione per la richiesta di rinvio che ottiene due voti
favorevoli (Bergamo e Cozzolino) su 15 consiglieri presenti e votanti;
L'assessore Licursi dice di essere d'accordo con Cozzolino sulla
necessità di discutere le questioni importanti prima in commissione. In questo
caso c'è però una difficoltà obiettiva di rispettare il termine del 31 dicembre.
Vi è comunque l'impegno di riportare il Regolamento in commissione per eventuali
modifiche e poi nuovamente in Consiglio.
II Consigliere Cozzolino sottolinea che la proposta arriva in
consiglio con enorme ritardo. Non vi sono sostanziali modifiche rispetto al
Regolamento in vigore ed allora il contenuto non è in discussione, ma il metodo
con cui è stata portata in consiglio. Le modifiche andavano spiegate una per
una.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la proposta di cui ha dato lettura l'assessore al Bilancio
VISTI i pareri espressi in forma favorevole dai responsabili dei servizi
interessati;
Consiglieri presenti n. 15;
Consiglieri astenuti n. 1 (Cozzolino)
Consiglieri Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 1 (Bergamo)
DELIBERA
Di approvare la proposta in oggetto indicata
SOMMARIO
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
Art. 3 - Entrate tributarie comunali
Art. 4 - Agevolazioni tributarie
Art. 5 - Aliquote e tariffe
Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 6 - Forma di gestione
Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo
Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI
Art. 8 - Dichiarazione tributaria
Art. 9 - Attività di controllo
Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Art. 11 - Rapporti con il contribuente
Art. 12 - Diritto di interpello
Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 13 - Avviso di accertamento e liquidazione
Art. 14 - Notificazione a mezzo posta
Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Art. 15 - Contenzioso
Art. 16 - L'autotutela
Art. 17 - Accertamento con adesione
Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI
Art. 18 - Riscossione
Art. 19 - Sospensione e dilazione dei termini
Art. 20 - Rimborsi
Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Titolo IV - SANZIONI
Art. 22 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
Art. 23 - Sanzioni per omessa dichiarazione
Art. 24 - Sanzioni per infedele dichiarazione
Art. 25 - Cause di non punibilità
Titolo V - NORME FINALI
Art. 26 - Norme finali
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
- Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica
degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della
obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate
dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al
contribuente interessato di un apposito avviso;
- per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste
dalla legge o dal regolamento;
- per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente
è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta
comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate
tributarie comunali;
- per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio,
rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta
affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità
della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio
comunale;
- per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata
avente natura tributaria.
Art. 2
Ambito e scopo del Regolamento
- Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista
dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie
attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai
fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare
riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione
dei tributi medesimi.
- Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento
dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei
principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire
un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme
relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano
ad essere applicate.
- Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle
fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione
dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative
disposizioni legislative.
Art. 3
Entrate tributarie comunali
- Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente
Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque,
aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla
legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità.
Art. 4
Agevolazioni tributarie
- Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni
di legge e dì regolamenti vigenti in materia.
- Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali
successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per la cui applicazione
non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche
in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione
espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge non ne preveda
l'obbligatorietà.
- Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può stabilire riduzioni
dei tributi comunali per associazioni di promozione sociale, enti no profit,
fondazioni, ONLUS., organizzazioni di volontariato e soggetti in particolari
condizioni.
- In sede di prima applicazione e con decorrenza 1° gennaio 2002 si
applicheranno, fino a diversa determinazione del Consiglio, le riduzioni
previste con la delibera del Consiglio Comunale n.21 del 01/06/2001.
- L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dagli interessati (per le
ONLUS dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da
certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS,
istituita presso il Ministero delle finanze) da presentarsi entro il 30 aprile
di ogni anno ed ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Non si fa
luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a
ruolo.
- Solo per le agevolazioni previste per l'anno 2002 il termine per la
presentazione delle richieste scade il 31/12/2001.
- Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione
della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione
comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in
luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla
presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad
autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione
dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione
dell'agevolazione. Cosi pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla
legge quale condizione inderogabile.
Art. 5
Aliquote e tariffe
- Il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda delle proprie competenze,
determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del
limite massimo stabilito dalla legge.
- La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe
deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
- In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al
precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o
applicate per l'anno in corso.
Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARI
Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 6
Forma di gestione
- Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione
del tributo in conformità a quanto disposto dall'art.52, comma 5. del D.Lgs.
n. 446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora risulti
impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento
della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità di ricorrere
alla gestione associata.
- Non necessita nessuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il
tributo direttamente.
- La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere
ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e
collaborazione con i cittadini.
- Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel
precedente comma 3 debbono risultare da apposita documentata Relazione del
Responsabile del Servizio, contenente il piano economico ed organizzativo
riferito ad ogni singolo tributo. Debbono inoltre essere stabilite opportune
forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
gestione prescelta.
- Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire
l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può
procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti
previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico -
economici. Qualora i medesimi soggetti siano obbligati all'iscrizione all'albo
istituto ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. N. 446/97, dovranno darne prova con
l'esibizione di apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze in
data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.
- E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o
pubblici anche diversi da quelli indicati nell'art.52, comma 5, lettera b),
del decreti legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti all'albo di cui al
precedente comma l'attività di accertamento istruttorio, come definita
dall'art.1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica,
finanziaria e morale dell'assegnatario, la convenzione o capitolato deve
indicare i criteri e le modalità di come deve essere effettuata l'attività
suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il
contraente intende impiegare.
- L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi
per il contribuente.
Art. 7
Il funzionario responsabile del tributo
- Il funzionario responsabile del servizio tributi viene nominato dal
Sindaco ai sensi dell'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Il funzionario del
servizio tributi perciò stesso diventa funzionario responsabile per ogni
tributo di competenza del Comune.
- In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria,
comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di
applicazione delle sanzioni;
- sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i
provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso
l'esterno;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- dispone i rimborsi;
- cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
- all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato
dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento
con adesione di cui all'articolo 17;
- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla
periodicamente l'attività svolta dal concessionario in merito
all'applicazione dei tributi mentre, conformemente a quanto disposto dal
capitolato d'oneri, per quanto riguarda i versamenti e gli aspetti contabili
provvede il Servizio Bilancio tramite il Responsabile delle entrate;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai
regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
- In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di
deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile
del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.
Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI
Art. 8
Dichiarazione tributaria
- Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione
relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla
legge o dal regolamento.
- La dichiarazione, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli
ministeriali, deve essere redatta sui modelli predisposti dall'ufficio
comunale.
- In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il
funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della
violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla
sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato
adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti
gli effetti, anche sanzionatori
- Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di
soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o
negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in
carica al momento della regolarizzazione.
Art. 9
Attività di controllo
- L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle
dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al
contribuente per legge o regolamento.
- Spetta alla Giunta comunale, con l'approvazione del Piano esecutivo di
gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli
tributi.
- In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere
conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad
appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario
in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
- Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il
funzionari responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in
base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o
sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire
chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli
potrà utilizzare.
- Al personale addetto al servizio tributi possono essere attribuiti
compensi incentivanti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.59, comma
1, lettera p), del decreto legislativo 446/1997, ai fini del potenziamento
dell'ufficio tributario del Comune nonché per migliorarne l'efficienza e
l'efficacia, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge n.
662 del 23 dicembre 1996.
Art. 10
Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei
modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio
tributario o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento
tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario
responsabile informa, tramite il Segretario generale, la Conferenza dei
Dirigenti che adotta i necessari provvedimenti.
- In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi
comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni
o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di
autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di
mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini
fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario,
con modalità da concordare. Ai medesimi uffici può essere richiesto di
divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro
competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio
tributario.
Art. 11
Rapporti con il contribuente
- Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare
rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli
adempimenti di legge.
Art. 12
Diritto di interpello
- Il contribuente o chi per lui (centro di assistenza fiscale, consulente,
...ecc.) mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Servizio
tributi in ordine alla interpretazione e alle modalità di applicazione di
leggi e di atti aventi forza dì legge, di atti deliberativi e di norme
regolamentari.
- Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della
richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a
mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al
termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva
comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità
della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni
normative, sono da ritenersi nulli.
- In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente,
nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto
dell'interpello.
- In ogni caso, la risposta fornita al singolo contribuente ha valore
unicamente nei confronti di quel contribuente e non può essere estesa ad altri
casi.
Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 13
Avviso di accertamento e liquidazione
- Mediante motivato avviso d'accertamento e liquidazione, il Comune:
- provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla
determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di
dichiarazione o di versamento;
- procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà,
incompletezza o inesattezza;
- provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione
della dichiarazione;
- recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
- L'avviso d'accertamento e liquidazione deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello cui si riferisce il tributo se la legge non dispone
termini più ampi.
- Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da
comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o
automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è
sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto
medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche
l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
Art. 14
Notificazione a mezzo posta
- La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere
notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente
dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta
di ritorno.
- Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio
tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto,
a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la
quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Art. 15
Contenzioso
- Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio
operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità,
la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante
una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale
attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
- La costituzione in giudizio avviene nelle forme previste dallo Statuto
Comunale o in mancanza dagli atti generali di programmazione della Giunta
Comunale.
- In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o
dal suo delegato.
- Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella
costituzione in giudizio di cui al comma 2, il Comune è rappresentato dal
funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del
contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa
struttura associativa.
- E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione
associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in
modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di
favorire il miglior esito della controversia.
- Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di
principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può
affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
Art. 16
L'autotutela
- Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità
indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
- all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti
illegittimi o errati;
- alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o
di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto
o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento
medesimo.
- In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca
spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio
tributario.
- Il provvedimento dì annullamento o di revoca deve essere adeguatamente
motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
- In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile
previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di
probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa
tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da
rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità
di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza
dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare,
in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone
comunicazione al contribuente e al Sindaco o suo delegato per l'eventuale
desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale
pende la controversia.
- In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il
funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi
illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
- errore di persona o di soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di
decadenza;
- errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o
regimi agevolativi, precedentemente negati.
- Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali
sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
Art. 17
Accertamento con adesione
- Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a
principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del
contenzioso, viene predisposto un apposito regolamento per l'applicazione
dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.
- In fase di prima applicazione e fino a diversa determinazione del
Consiglio Comunale si applicano le norme di cui al regolamento approvato con
delibera consiliare n.34 del 10/12/1998.
- L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione
dalla pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente,
estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione
di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione
tributaria.
Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI
Art. 18
Riscossione
- Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei
regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga
disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di
Legge.
- In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui li
contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della
riscossione.
- La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le
procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui
alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata
al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la
effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con
D.P.R. 28/1/1988, n. 43.
- E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.
52, comma 5, lett. B), del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la
riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate
comunali, anche non tributarie con l'esclusione delle sanzioni irrogate dalia
Polizia Municipale, se il relativo regolamento prevede il sistema di
riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono
compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che
gestiscono le entrate suddette, e corredata da dichiarazione, sottoscritta dal
responsabile, attestante la sussistenza del titolo giudico per la riscossione.
- Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul
riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile
della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria,
e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
- Il Servizio tributi provvede, nel rispetto dei termini di legge, a
consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della
riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito
verbale.
Art. 19
Sospensione e dilazione dei termini
- Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinati di versamento
e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti
per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi
calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e
individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
- Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato
in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi
arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad
un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli
interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il
debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito
residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.
- Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli
di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507.
- La Giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali
devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni dei singoli tributi
purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini
rispetto all'anno precedente.
Art. 20
Rimborsi
- Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non
dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione,
intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta
definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo, con
l'eccezione della tassa rifiuti per cui si applicano le norme di legge.
- Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente
all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma
6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e
fino a prescrizione decennale
- La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata,
sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della
quale si chiede la restituzione.
- Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di
accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione
del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla
restituzione.
- In caso di richiesta di chiarimenti o documentazione necessari a
comprovare il diritto alla restituzione, il suddetto termine si interrompe,
per riprendere dalla data in cui vengono forniti i chiarimenti ovvero prodotta
la documentazione richiesta.
- Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi
dell'art. 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno
diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e
decorrono dalia data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme
medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi,
trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art.2984 del c.c.
Art. 21
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Ai sensi dell'art.17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127, non si
procede alla riscossione volontaria delle entrate tributarie ed a recupero
coattivo delle entrate che, riferite al debitore, non superino singolarmente
l'importo complessivo di L. 20.000 annue, in considerazione delle attività
istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per
pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione.
- Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127, per tutte
le entrate tributarie non si procede al rimborso di somme non dovute
complessivamente inferiori all'importo di lire 20.000 annue.
- Il limite di cui al comma 1 e al comma 2 si intende comprensivo di
eventuali addizionali e al netto di sanzioni, interessi ed altri accessori
gravanti sul tributo.
- Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato
dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla
notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e
non da seguito alle istanze di rimborso.
Titolo IV - SANZIONI
Art. 22
Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 18/12/1997, n.472, sono individuati i
seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie non penali
nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, avuto particolare riguardo
per l'opera svolta dal contribuente per eliminare o attenuare le conseguenze
dell'infrazione, per la gravita della violazione nonché per la condotta
dell'agente:
- applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in
caso di violazione portata a conoscenza direttamente dal contribuente;
- graduazione della sanzione per infedele denuncia in misure superiori al
minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente
dall'Ufficio Tributi, la cui gravita è costituita dal rapporto tra il
tributo evaso e il tributo complessivamente dovuto;
- graduazione della sanzione per omessa denuncia in misure superiori al
minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente
dall'Ufficio Tributi, la cui gravita è stabilita dal pregiudizio arrecato
all'obbigazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbigazione imposto
dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la
denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la
denuncia/dichiarazione originaria
- individuazione di maggiorazioni per violazioni commesse con colpa grave
o dolo;
- applicazione della sanzione in misura intermedia per il mancato o
infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal
Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai
cittadini;
- esclusione delle sanzioni per le violazioni formali non incidenti sulla
determinazione del tributo
- Al fine di favorire altresì gli adempimenti tardivi, ci si avvale della
facoltà prevista dal comma 5 dell'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, per integrare quanto previsto in materia di ravvedimento
operoso.
- La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o
altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- a due terzi nei casi di mancato o parziale pagamento del tributo, se la
regolarizzazione avviene oltre il termine previsto dall'art.13, comma 1,
lettera b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza);
- ad un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, diverse da quelle del punto a), anche se incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo, avviene tardivamente oltre il
termine previsto dall'art.13, comma 1, lettera b) del decreto 472/97, (un
anno dalla scadenza). Si può regolarizzare anche l'omessa denuncia.
- Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività
necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo,
l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle
eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo,
in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati
dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili,
incertezza della normativa, ...).
Art. 23
Sanzioni per omessa dichiarazione
- In caso di OMESSA DICHIARAZIONE O DENUNCIA vengono applicate le seguenti
sanzioni:
| VIOLAZIONI |
SANZIONI
(tra il 100% ed il 200%) |
Omessa presentazione della
denuncia di variazione |
130% del maggiore tributo dovuto |
Omessa presentazione della
dichiarazione/denuncia originaria |
160% del maggiore tributo dovuto |
- Le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate di 10 e 20 punti
percentuali se le violazioni sono commesse rispettivamente con colpa grave e
dolo
Art. 24
Sanzioni per infedele dichiarazione
- In caso di INFEDELE DICHIARAZIONE vengono applicate le seguenti sanzioni:
| VIOLAZIONI |
SANZIONI
(tra il 50% ed il 100%) |
Tributo evaso inferiore o uguale al 50%
del tributo complessivamente dovuto |
60% del maggiore tributo dovuto |
Tributo evaso superiore al 50%
del tributo complessivamente dovuto |
80% del maggiore tributo dovuto |
Art. 25
Cause di non punibilità
- Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino
commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica
compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle
sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo
risultante.
Titolo V - NORME FINALI
Art.
26
Norme finali
- Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2002.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
- E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con
quelle del presente regolamento.