COMUNE DI SCALEA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI


Il consigliere Cozzolino chiede che l'argomento venga rinviato perché doveva essere prima discusso in commissione. L'eventuale ritardo è imputabile all'Amministrazione e quindi non è una scusante.

Il consigliere Bergamo dice di conoscere bene l'argomento per essersene occupato quale Assessore. Invita il Direttore Generale ed il Sindaco a fornire copia degli atti con congruo anticipo e si associa a Cozzolino.
Si procede alla votazione per la richiesta di rinvio che ottiene due voti favorevoli (Bergamo e Cozzolino) su 15 consiglieri presenti e votanti;

L'assessore Licursi dice di essere d'accordo con Cozzolino sulla necessità di discutere le questioni importanti prima in commissione. In questo caso c'è però una difficoltà obiettiva di rispettare il termine del 31 dicembre. Vi è comunque l'impegno di riportare il Regolamento in commissione per eventuali modifiche e poi nuovamente in Consiglio.

II Consigliere Cozzolino sottolinea che la proposta arriva in consiglio con enorme ritardo. Non vi sono sostanziali modifiche rispetto al Regolamento in vigore ed allora il contenuto non è in discussione, ma il metodo con cui è stata portata in consiglio. Le modifiche andavano spiegate una per una.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta di cui ha dato lettura l'assessore al Bilancio
VISTI i pareri espressi in forma favorevole dai responsabili dei servizi interessati;
Consiglieri presenti n. 15;
Consiglieri astenuti n. 1 (Cozzolino)
Consiglieri Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 1 (Bergamo)

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto indicata


SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

Art. 3 - Entrate tributarie comunali

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forma di gestione

Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazione tributaria

Art. 9 - Attività di controllo

Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Art. 11 - Rapporti con il contribuente

Art. 12 - Diritto di interpello

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 13 - Avviso di accertamento e liquidazione

Art. 14 - Notificazione a mezzo posta

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15 - Contenzioso

Art. 16 - L'autotutela

Art. 17 - Accertamento con adesione

Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

Art. 18 - Riscossione

Art. 19 - Sospensione e dilazione dei termini

Art. 20 - Rimborsi

Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Titolo IV - SANZIONI

Art. 22 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Art. 23 - Sanzioni per omessa dichiarazione

Art. 24 - Sanzioni per infedele dichiarazione

Art. 25 - Cause di non punibilità

Titolo V - NORME FINALI

Art. 26 - Norme finali


Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
    1. per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
    2. per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
    3. per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
    4. per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
    5. per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
    6. per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
    7. per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 2
Ambito e scopo del Regolamento

  1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
  2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
  3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
  4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 3
Entrate tributarie comunali

  1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
  2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 4
Agevolazioni tributarie

  1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dì regolamenti vigenti in materia.
  2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per la cui applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge non ne preveda l'obbligatorietà.
  3. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può stabilire riduzioni dei tributi comunali per associazioni di promozione sociale, enti no profit, fondazioni, ONLUS., organizzazioni di volontariato e soggetti in particolari condizioni.
  4. In sede di prima applicazione e con decorrenza 1° gennaio 2002 si applicheranno, fino a diversa determinazione del Consiglio, le riduzioni previste con la delibera del Consiglio Comunale n.21 del 01/06/2001.
  5. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dagli interessati (per le ONLUS dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle finanze) da presentarsi entro il 30 aprile di ogni anno ed ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
  6. Solo per le agevolazioni previste per l'anno 2002 il termine per la presentazione delle richieste scade il 31/12/2001.
  7. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Cosi pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 5
Aliquote e tariffe

  1. Il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda delle proprie competenze, determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
  2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
  3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARI

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6
Forma di gestione

  1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'art.52, comma 5. del D.Lgs. n. 446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità di ricorrere alla gestione associata.
  2. Non necessita nessuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
  3. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e collaborazione con i cittadini.
  4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 3 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del Servizio, contenente il piano economico ed organizzativo riferito ad ogni singolo tributo. Debbono inoltre essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
  5. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici. Qualora i medesimi soggetti siano obbligati all'iscrizione all'albo istituto ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. N. 446/97, dovranno darne prova con l'esibizione di apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.
  6. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici anche diversi da quelli indicati nell'art.52, comma 5, lettera b), del decreti legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti all'albo di cui al precedente comma l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'art.1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come deve essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.
  7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 7
Il funzionario responsabile del tributo

  1. Il funzionario responsabile del servizio tributi viene nominato dal Sindaco ai sensi dell'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Il funzionario del servizio tributi perciò stesso diventa funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune.
  2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
    1. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
    2. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
    3. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
    4. dispone i rimborsi;
    5. cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
    6. all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
    7. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario in merito all'applicazione dei tributi mentre, conformemente a quanto disposto dal capitolato d'oneri, per quanto riguarda i versamenti e gli aspetti contabili provvede il Servizio Bilancio tramite il Responsabile delle entrate;
    8. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
  3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8
Dichiarazione tributaria

  1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
  2. La dichiarazione, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, deve essere redatta sui modelli predisposti dall'ufficio comunale.
  3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori
  4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 9
Attività di controllo

  1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
  2. Spetta alla Giunta comunale, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
  3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
  4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionari responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
  5. Al personale addetto al servizio tributi possono essere attribuiti compensi incentivanti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 446/1997, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune nonché per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Art. 10
Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

  1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa, tramite il Segretario generale, la Conferenza dei Dirigenti che adotta i necessari provvedimenti.
  2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare. Ai medesimi uffici può essere richiesto di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributario.

Art. 11
Rapporti con il contribuente

  1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Art. 12
Diritto di interpello

  1. Il contribuente o chi per lui (centro di assistenza fiscale, consulente, ...ecc.) mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Servizio tributi in ordine alla interpretazione e alle modalità di applicazione di leggi e di atti aventi forza dì legge, di atti deliberativi e di norme regolamentari.
  2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
  3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
  4. In ogni caso, la risposta fornita al singolo contribuente ha valore unicamente nei confronti di quel contribuente e non può essere estesa ad altri casi.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 13
Avviso di accertamento e liquidazione

  1. Mediante motivato avviso d'accertamento e liquidazione, il Comune:
    1. provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
    2. procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
    3. provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
    4. recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
    5. applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
  2. L'avviso d'accertamento e liquidazione deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo se la legge non dispone termini più ampi.
  3. Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 14
Notificazione a mezzo posta

  1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
  2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15
Contenzioso

  1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
  2. La costituzione in giudizio avviene nelle forme previste dallo Statuto Comunale o in mancanza dagli atti generali di programmazione della Giunta Comunale.
  3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
  4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio di cui al comma 2, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
  5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
  6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 16
L'autotutela

  1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
    1. all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
    2. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
  2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
  3. Il provvedimento dì annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
  4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco o suo delegato per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
  5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
    1. errore di persona o di soggetto passivo;
    2. evidente errore logico;
    3. errore sul presupposto del tributo;
    4. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
    5. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
    6. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
    7. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
    8. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
  6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 17
Accertamento con adesione

  1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, viene predisposto un apposito regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.
  2. In fase di prima applicazione e fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale si applicano le norme di cui al regolamento approvato con delibera consiliare n.34 del 10/12/1998.
  3. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione dalla pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

Art. 18
Riscossione

  1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
  2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui li contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
  3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/1/1988, n. 43.
  4. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. B), del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
  5. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie con l'esclusione delle sanzioni irrogate dalia Polizia Municipale, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredata da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giudico per la riscossione.
  6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
  7. Il Servizio tributi provvede, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Art. 19
Sospensione e dilazione dei termini

  1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinati di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.
  3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
  4. La Giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni dei singoli tributi purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.

Art. 20
Rimborsi

  1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo, con l'eccezione della tassa rifiuti per cui si applicano le norme di legge.
  2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale
  3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
  4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla restituzione.
  5. In caso di richiesta di chiarimenti o documentazione necessari a comprovare il diritto alla restituzione, il suddetto termine si interrompe, per riprendere dalla data in cui vengono forniti i chiarimenti ovvero prodotta la documentazione richiesta.
  6. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalia data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art.2984 del c.c.

Art. 21
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

  1. Ai sensi dell'art.17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127, non si procede alla riscossione volontaria delle entrate tributarie ed a recupero coattivo delle entrate che, riferite al debitore, non superino singolarmente l'importo complessivo di L. 20.000 annue, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione.
  2. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127, per tutte le entrate tributarie non si procede al rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all'importo di lire 20.000 annue.
  3. Il limite di cui al comma 1 e al comma 2 si intende comprensivo di eventuali addizionali e al netto di sanzioni, interessi ed altri accessori gravanti sul tributo.
  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non da seguito alle istanze di rimborso.

Titolo IV - SANZIONI

Art. 22
Criteri per l'applicazione delle sanzioni

  1. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 18/12/1997, n.472, sono individuati i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie non penali nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, avuto particolare riguardo per l'opera svolta dal contribuente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, per la gravita della violazione nonché per la condotta dell'agente:
    1. applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza direttamente dal contribuente;
    2. graduazione della sanzione per infedele denuncia in misure superiori al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravita è costituita dal rapporto tra il tributo evaso e il tributo complessivamente dovuto;
    3. graduazione della sanzione per omessa denuncia in misure superiori al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravita è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbigazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbigazione imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria
    4. individuazione di maggiorazioni per violazioni commesse con colpa grave o dolo;
    5. applicazione della sanzione in misura intermedia per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;
    6. esclusione delle sanzioni per le violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo
  2. Al fine di favorire altresì gli adempimenti tardivi, ci si avvale della facoltà prevista dal comma 5 dell'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per integrare quanto previsto in materia di ravvedimento operoso.
  3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
    1. a due terzi nei casi di mancato o parziale pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine previsto dall'art.13, comma 1, lettera b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza);
    2. ad un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, diverse da quelle del punto a), anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene tardivamente oltre il termine previsto dall'art.13, comma 1, lettera b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza). Si può regolarizzare anche l'omessa denuncia.
  4. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili, incertezza della normativa, ...).

Art. 23
Sanzioni per omessa dichiarazione

  1. In caso di OMESSA DICHIARAZIONE O DENUNCIA vengono applicate le seguenti sanzioni:
     
    VIOLAZIONI SANZIONI
    (tra il 100% ed il 200%)
    Omessa presentazione della
    denuncia di variazione
    130% del maggiore tributo dovuto
    Omessa presentazione della
    dichiarazione/denuncia originaria
    160% del maggiore tributo dovuto

     

  2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate di 10 e 20 punti percentuali se le violazioni sono commesse rispettivamente con colpa grave e dolo

Art. 24
Sanzioni per infedele dichiarazione

  1. In caso di INFEDELE DICHIARAZIONE vengono applicate le seguenti sanzioni:
     
    VIOLAZIONI SANZIONI
    (tra il 50% ed il 100%)
    Tributo evaso inferiore o uguale al 50%
    del tributo complessivamente dovuto
    60% del maggiore tributo dovuto
    Tributo evaso superiore al 50%
    del tributo complessivamente dovuto
    80% del maggiore tributo dovuto

Art. 25
Cause di non punibilità

  1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Titolo V - NORME FINALI

Art. 26
Norme finali

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2002.
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
  3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.