COMUNE DI SCALEA
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
(Aggiornato con le disposizioni delle legge 25/03/1993 n.81 e della legge
15/10/93 n.415)
SOMMARIO
Stralcio verbale di seduta consiglio
comunale 28/6/1996
TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Consiglieri comunali
Art. 2 - Prima seduta del consiglio
Art. 3 - Primi adempimenti del consiglio
TITOLO II - I GRUPPI CONSILIARI
Art. 4 - Costituzione
Art. 5 - Presa d'atto del Consiglio
Art. 6 - Conferenza dei Capi-gruppo
TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 7 - Istituzione e composizione
Art. 8 - Notizie sulla costituzione
Art. 9 - Insediamento
Art. 10 - Convocazione
Art. 11 - Funzionamento - Decisioni
Art. 12 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
Art. 13 - Segreteria - Verbalizzazione
Art. 14 - Assegnazione affari
Art. 15 - Indagini conoscitive
Art. 16 - Commissioni speciali o di inchiesta
Art 17 - Sedute delle commissioni
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
Art. 18 - Sede riunioni
Art. 19 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
Art. 20 - Sessioni
Art. 21 - Convocazione
Art. 22 - Seduta prima convocazione
Art. 23 - Seduta seconda convocazione
Art. 24 - Ordine del giorno
Art. 25 - Sedute - Adempimenti preliminari
Art. 26 - Adunanze pubbliche
Art. 27 - Adunanze segrete
Art. 28 - Adunanze "aperte"
TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE
Art. 29 - Ordine durante le sedute
Art. 30 - Sanzioni disciplinari
Art. 31 - Tumulto in aula
Art. 32 - Comportamento del pubblico
Art. 33 - Prenotazione per la discussione
Art. 34 - Svolgimento interventi
Art. 35 - Durata interventi
Art. 36 - Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 37 - Fatto personale
Art. 38 - Udienze conoscitive
Art. 39 - Dichiarazione di voto
Art. 40 - Verifica numero legale
Art. 41 - Votazione
Art. 42 - Irregolarità nella votazione
Art. 43 - Verbalizzazione
Art. 44 - Diritti dei consiglieri
Art. 45 - ?
Art. 46 - Revoca e modifica deliberazioni
Art. 47 - Segretario - Incompatibilità
TITOLO VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI
CONSIGLIERI
Art 48 - Diritto d'iniziativa
Art. 49 - Diritto all'informazione dei Consiglieri
Art. 50 - Interrogazioni
Art. 51 - Risposta alle interrogazioni
Art. 52 - Interpellanze
Art. 53 - Svolgimento delle interpellanze
Art. 54 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di
interrogazioni
Art. 55 - Mozioni
Art. 56 - Svolgimento delle mozioni
Art. 57 - Emendamenti alle mozioni
Art. 58 - Ordini del giorno riguardanti mozioni
Art. 59 - Votazione delle mozioni
TITOLO VII - PROCEDURE PARTICOLARI
Art. 60 - Mozione di sfiducia
Art. 61 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale
Art. 62 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di
informazione
STRALCIO DEL VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/6/1996
Dopo l'appello nominale dal quale emerge la presenza di tutti i 17
consiglieri assegnati al Comune II Sindaco Presidente dichiara aperta la seduta
e dà la parola al Consigliere De Minco per l'illustrazione del 1° punto
all'Ordine del Giorno.
Detto relatore, dopo aver dato lettura della proposta dì deliberazione,
sintetizza brevemente il contenuto del Regolamento dando atto che lo stesso si è
reso necessario anche per adeguare la normativa di che trattasi alle
disposizioni della legge 81 del 23/3/1993 e n. 415 del 15.10.1993. Lo stesso
Consigliere precisa che il Regolamento proposto, una volta approvato, potrà
essere sempre modificato per renderlo conforme alle nuove leggi che si andranno
ad emanare ed alle diverse esigenze della attività amministrativa.
A richiesta dei Consiglieri Bergamo e Zuccarello lo stesso
relatore spiega che la novità del Regolamento in esame consiste nel!'aver
previsto la costituzione di n. 3 Commissioni i cui lavori verteranno sul
coinvolgimento di tutto il Consiglio nelle decisioni che si andranno ad
adottare.
IL Sindaco risponde al Consigliere Zuccarello sostenendo che non è
possibile confrontare il nuovo ed il vecchio regolamento atteso che il proposto
regolamento è completamente nuovo e tiene conto oltre che delle crescenti
esigenze di partecipazione (vedi Commissioni) delle nuove disposizioni di legge
alle quali ha fatto ampio riferimento il relatore.
A questo punto da parte dei due gruppi di minoranza viene chiesto il rinvio
della trattazione del regolamento di che trattasi e dì quelli iscritti al 2° e
3° punto all'Ordine del Giorno. La richiesta viene motivata con la vastità della
materia ed il limitato tempo avuto a disposizione per approfondirla.
Il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio e la votazione da il
seguente risultato: favorevoli alla proposta di rinvio n. 5 consiglieri di
Minoranza (Bergamo - Valente - Zuccarello - Licursi e Forestieri), contrari alla
proposta di rinvio n. 11 Consiglieri di maggioranza - Astenuto n. 1 (II
Sindaco).
Si passa, quindi, alla discussione del contenuto del Regolamento ed il
Consigliere Licursi formula eccezioni relativamente all'art.4 + COMMA 6
ed in merito al formalismo previsto dall'art. 35 . Detto Consigliere esprime
l'avviso che non è possibile informare i capigruppo del Consiglio delle
decisioni di Giunta solo attraverso l'elencazione dei provvedimenti adottati.
Il Sindaco, intervenendo nel dibattito, suggerisce di approvare il
Regolamento in discussione nel testo predisposto nell'intesa che, quale
Presidente del Consiglio, si impegna a portarlo all'esame della 1^ Commissione
una volta approvato dal CoReCo. Il Consigliere Bergamo si dichiara
d'accordo con la proposta del Sindaco, ma esprime l'avviso che sarebbe opportuno
fissare una precisa scadenza. Il Sindaco ribadisce che la scadenza è correlata
alla approvazione del testo in esame da parte del CoReCo,
II Capogruppo di Maggioranza, Consigliere De Minco. conferma la
disponibilità della maggioranza a ridiscutere il contenuto del presente
regolamento ed, a tal fine, considera la proposta del Sindaco una soluzione
utile. Su richiesta del Sindaco il Consigliere Licursi ritira la proposta
di modifica dell'art. 4 e 35 del regolamento ed il Presidente mette ai voti la
proposta formulata dalla maggioranza.
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
Consiglieri comunali
- Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo
1993, n. 81.
- I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano
i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della
proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui
il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
Art. 2
Prima seduta del consiglio
- La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti.
Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
- L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va
contestualmente partecipato al Prefetto.
Art. 3
Primi adempimenti del consiglio
- Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo
1993, n. 81, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
- convalida degli eletti;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.
TITOLO II
I GRUPPI CONSILIARI
Art. 4
Costituzione
- I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
- Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una
lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a
questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un
gruppo consiliare.
- I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del
Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio
neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le
variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni
viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" secondo
lo statuto.
- Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in
cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la
dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
- Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non
aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo
consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta
condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il
Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data
comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
- Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata
dal Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 5
Presa d'atto del Consiglio
- Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta
costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di
ogni successiva variazione.
Art. 6
Conferenza dei Capi-gruppo
- La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo
ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più
Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del
calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che
il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 7
Istituzione e composizione
- Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
- Prima Commissione con competenze su: Affari Generali - Istituzionali -
Socio culturali - Polizia Municipale;
- Seconda Commissione con competenza su: Assetto territorio - Lavori
Pubblici - Urbanistica;
- Terza Commissione con competenza su: Programmazione finanziaria -
Ragioneria - Sviluppo economico.
- Ogni commissione è composta da N. 5 consiglieri comunali.
- Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio
proporzionale.
- La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è
fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza
consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del
criterio proporzionale di cui al comma precedente.
- L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
- In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso
dì accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della
minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti,
purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo
comma.
- Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli
argomenti sottoposti al loro esame.
- Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
Art. 8
Notizie sulla costituzione
- Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta
costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione
nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di
esse.
Art. 9
Insediamento
- La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici
giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e
presieduta dal Sindaco.
- La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla
elezione del Presidente e del Vice-presidente.
- La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con
separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo
nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a
parità di voti, i più anziani di età.
Art. 10
Convocazione
- Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e
presiede le relative adunanze.
- Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della
Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione
sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
- La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e
all'Assessore competente per materia.
Art. 11
Funzionamento - Decisioni
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno
dei componenti la commissione.
- Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla
maggioranza dei voti.
Art. 12
Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
- II Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni.
Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle
sedute delle commissioni.
- Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
Art. 13
Segreteria - Verbalizzazione
- Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente
designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal
Presidente della commissione. Redige i verbali delle Commissioni che, a cura
del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
- I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
Art. 14
Assegnazione affari
- II Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della
competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui
ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, facendone formale e
contestuale comunicazione al Presidente.
- Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti
dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco
può fissare un termine più breve.
- Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è
adottato, facendo constare l'avvenuta acquisizione del parere della
commissione competente.
Art. 15
Indagini conoscitive
- Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti
sottoposti al loro esame. Allo scopo possono procedere all'audizione del
Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli
amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno
inoltre facoltà di richiedere l'esibizione di atti e documenti.
Art. 16
Commissioni speciali o di inchiesta
- Il Consiglio, a mente dell'art. 19 dello Statuto, può procedere alla
istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di
indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri.
l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la
partecipazione numerica.
- La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste
per le Commissioni consiliari permanenti.
- Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
Art 17
Sedute delle commissioni
- Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con
motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
- La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni
comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul
demerito di persone.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
Art. 18
Sede riunioni
- Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale
- Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di
specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare sì svolga i in altro
luogo;
- Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che
sia assicurato il normale accesso del pubblico nel luogo delle riunioni e che
ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- Per le riunioni fuori sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al
pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da
pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
- Alle riunioni del Consiglio presenziano i titolari degli uffici e dei
servizi chiamati ad esprimere i pareri previsti dall'art. 53 della legge 8
giugno 1990, n. 142
- Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di
progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire
illustrazioni e chiarimenti;
Art. 19
Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
- L'Assessore non Consigliere di cui al quarto comma dell' art. 33 della
legge 8 giugno 1990, n; 142 ed all'art. 21 dello statuto, partecipa alle
adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto
d'intervento, ma senza diritto di voto.
- La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computato
ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della
seduta e delle maggioranze per le votazioni.
Art. 20
Sessioni
- Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria. Si
riunisce in sessione ordinaria per trattare i seguenti argomenti: "I piani
economico-finanziari, il bilancio annuale di previsione corredato dei
documenti di cui al comma 3 dell'art. 55 della legge n. 142/1990 e successive
modificazioni, e relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali e
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie", argomenti
tutti ricompresi nell'art. 32, 2° comma, lett. b, della citata legge 8 giugno
1990, n° 142.
- Può ' essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno
un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, in tal caso la riunione deve
aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco pur
formalmente diffidato ne faccia richiesta
Art. 21
Convocazione
- La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi
diretti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
- L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal
consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede,
purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra
persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con
raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere
domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale
vanno notificati gli avvisi.
- Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata
comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da
trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima
della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato
almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va
consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte
degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la
maggioranza dei consiglieri presenti.
- Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad
altri già iscritti all'ordine del giorno dì una determinata seduta.
- L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio
deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato
mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello
fissato per la prima adunanza.
- Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio
se, almeno ventiquattro ere prima della riunione, non sia depositata nella
sala delle adunanze o in altro luogo appositamente indicato, unitamente ai
documenti necessari per poter essere esaminata.
- Nell'avviso dì prima convocazione può essere indicata anche la data
della seconda convocazione.
Art. 22
Seduta prima convocazione
- Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno se, alla prima convocazione, non interviene almeno la
metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seconda convocazione, che dovrà
tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella
andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno
quattro consiglieri. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto sì
computano nel numero necessario a rendere adunanza, ma non nel numero dei
votanti.
Art. 23
Seduta seconda convocazione
- E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che
non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata
regolarmente aperta, non poté proseguire per pervenuto a mancare il numero
legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione,
che sia stata aggiornata ad altra data.
- L'avviso per la seduta dì seconda convocazione, quando la data non risulti
indicata in quello per cui deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei
termini e nei modi dì cui al precedente art. 21. Quando però l'avviso per la
prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima,
nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non
intervenuti o che siano assenti al momento in cui quella venne sciolta per
essere venuto a mancare il numero legale.
- Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal
Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei
termini e nei modi di cui al presente art. 21.
Art. 24
Ordine del giorno
- L'iniziativa delle proposte da sottoporsi a! Consiglio spetta al Sindaco
e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione, per i casi di cui
al comma 3 art. 20.
- Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri,
le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti
iscritti all'ordine del giorno.
- La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un
gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Art. 25
Sedute - Adempimenti preliminari
- Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che
ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare
l'andamento dell'Amministrazione.
- Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle
deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia
interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- In ordine alle deliberazioni depositate non è concessa la parola salvo
che, per introdurre rettifiche nelle relative verbalizzazioni o per fatto
personale.
Art. 26
Adunanze pubbliche
- Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito
dall'art. 48.
- Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle
adunanze di cui al primo comma.
Art. 27
Adunanze segrete
- L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono
trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità,
correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle
qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine
del giorno dell'adunanza.
- Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano
introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti
di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori
interventi. Il Consiglio, su proposta motivata dì almeno tre Consiglieri può
deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per
continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei
lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al
successivo comma, escano dall'aula.
- Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti
del Consiglio ed al Segretario comunale, il Vice Segretario ed il responsabile
dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.
Art. 28
Adunanze "aperte"
- Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o
rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il
Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare
l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche
nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
- Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i
Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti
della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli
organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche,
e sindacali interessate ai temi da discutere.
- In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà dì
espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei
rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di
opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli
orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
- Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere
adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa
a carico del Comune.
TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE
Art. 29
Ordine durante le sedute
- Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per
ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Art. 30
Sanzioni disciplinari
- Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia
chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco
- Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e
l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo
richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il
Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della
seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile
giudizio, la revoca del richiamo.
- Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima
seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere
richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa
ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco
sospende la seduta.
- Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione
dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o
disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di
fatto.
Art. 31
Tumulto in aula
- Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il
Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la
seduta.
- In tal caso, il Consiglio sì intende aggiornato al primo giorno successivo
non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
Art. 32
Comportamento del pubblico
- Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può
accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad
assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo.
Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal
disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal
Consiglio.
- Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo
ostacoli il proseguimento dei lavori.
Art. 33
Prenotazione per la discussione
- I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione
sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti
non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono
interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.
Art. 34
Svolgimento interventi
- Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la
sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a
gruppi diversi.
- I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento
del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone
comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella
discussione sullo stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per
fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.
Art. 35
Durata interventi
- Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione,
parla in piedi dal proprio posto rivolto al Sindaco
- La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
- i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni,
riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della
legge giugno 1990, n. 142;
- i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo
di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le
determinazioni di competenza;
- i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni
sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al
Regolamento e all'ordine del giorno.
- Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il
Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- II Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in
discussione e lo invita ad astenersi; può a suo insindacabile giudizio
togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nello
atteggiamento.
- La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di
quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a
verbale.
- Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel
corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e
completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore; Quando gli
interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono
riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto
pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
- Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non
debbono essere riportate. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso
ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso,
iscritte a verbale;
- Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la
continuazione da una seduta all'altra.
Art. 36
Questioni pregiudiziali e sospensive
- Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento
all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che
quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la
discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinale scadenze.
- La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della
discussione.
- Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a
maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui
la discussione.
- Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a
favore ed uno contro.
- In caso dì contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di
più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica
discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo,
compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio
decide sulla scadenza della stessa.
- Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva
non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per
alzata di mano.
- I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e
le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In
tali casi, possono parlare, dopo i! proponente un consigliere contro ed uno a
favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
- Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e
sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di
mano.
Art. 37
Fatto personale
- Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed
anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle
espresse.
- Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se
il fatto sussiste; ove però l'interventi insista sulla questione posta ,
decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto
personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il
significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.
Art. 38
Udienze conoscitive
- Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie,
informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
- Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il
Segretario comunale nonchè i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei
servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal comune,
difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi
di valutazione.
- L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo
anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la
consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il
verbale della seduta nel corso del quale si è proceduto all'udienza
conoscitiva.
- Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale
verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.
Art. 39
Dichiarazione di voto
- A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per
ogni gruppo può fare la dichiarazione dì voto, dando succinta motivazione
dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a
cinque minuti.
- Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla
proclamazione del voto.
Art. 40
Verifica numero legale
- In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del
numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
- Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta
sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei
consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla
sospensione, toglie la seduta.
Art. 41
Votazione
- I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a
discrezione del Sindaco.
- Tutte le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese, salvo le eccezioni
di legge; In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente;
- Terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con
funzioni di scrutatori, in caso di scrutinio segreto, ne riconosce e proclama
l'esito.
- Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la
maggioranza dei votanti.
Art. 42
Irregolarità nella votazione
- Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su
segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze,
annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta,
ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.
Art. 43
Verbalizzazione
- I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario
comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero
dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma
dell'art. 25 e sono firmati dal Sindaco e dal segretario.
Art. 44
Diritti dei consiglieri
- Ogni consigliere ha diritto che nella verbalizzazione si dia atto del suo
voto e dei motivi del medesimo.
Art. 45
?
Art. 46
Revoca e modifica deliberazioni
- Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di
altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e
chiara menzione dell'atto modificato o revocato.
Art. 47
Segretario - Incompatibilità
- Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante
la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio,
o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto
grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le
funzioni di segretario verbalizzante.
TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
Art 48
Diritto d'iniziativa
- I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla
deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la
presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni
iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte dì deliberazioni
concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita
dalla legge e dallo statuto.
- La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una
relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è
inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per
l'istruttoria di cui agli art. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ne
informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla
competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione,
completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa alla
Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il
proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del
Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco
comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al
Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo.
Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta
all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il
Consigliere proponente.
- I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di
deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
- Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni,
integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di
deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco, entro
il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di
proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in
scritto, al Presidente nel corso della seduta, Ciascun Consigliere può
presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la
discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto
proprio da un altro Consigliere.
Art. 49
Diritto all'informazione dei Consiglieri
- I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed
a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle
modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
- Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti
e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei
provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti
amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile
del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela
dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può
chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare
permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi
meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di
riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella
obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie
e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
- Hanno infine diritto dì prendere visione, in numero di un consigliere per
ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed
istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie
di cui all'art. 45 - comma secondo, lettere a), b) e e) - della legge 8 giugno
1990, n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente
all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione
della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.
Art. 50
Interrogazioni
- Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto
sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia
presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato
affare.
- Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
- Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga
data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i
successivi trenta giorni dalla richiesta.
- Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima
seduta utile da tenersi entro trenta giorni.
Art. 51
Risposta alle interrogazioni
- Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore
all'inizio della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata
superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte
dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere
soddisfatto.
- La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il
diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo
firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso
accordo.
- L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da
parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.
Art. 52
Interpellanze
- L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella
domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del
Sindaco stesso o della giunta.
- Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta
giorni.
Art. 53
Svolgimento delle interpellanze
- II consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di
svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non
superiore a dieci minuti.
- Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un
Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede dì replica e per un
tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no
soddisfatto.
- Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il
diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale
diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia
intervenuto un diverso accordo.
- L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da
parte del Sindaco di decadenza dell'interpellanza.
- Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta
ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.
Art. 54
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o
ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo
scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e,
dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti
e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
Art. 55
Mozioni
- La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più
consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un
determinalo argomento.
- La mozione è presentala al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al
verbale dell'adunanza in cui è annunciata.
Art. 56
Svolgimento delle mozioni
- Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva
alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
- Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata,
all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per
un tempo non superiore ai dieci minuti.
- Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore
ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il
Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo
non eccedente i cinque minuti.
- Non Sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di
voto.
Art. 57
Emendamenti alle mozioni
- Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però
illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente
articolo e votati per appello nominale.
Art. 58
Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini
del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere
illustrati dai proponenti.
- Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la
conclusione della votazione sulla mozione.
Art. 59
Votazione delle mozioni
- Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da
parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta dì
votazione per parti distinte e separate.
- In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene volata
nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la
maggioranza assoluta dei votanti.
TITOLO VII
PROCEDURE PARTICOLARI
Art. 60
Mozione di sfiducia
- II Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso dì approvazione di una
mozione di sfiducia.
- Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione
della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990,
n°142.
- II Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione
di sfiducia.
Art. 61
Decadenza dalla carica di consigliere comunale
- II consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza
nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura
da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della
legge 23 aprile 1981, N. 154.
- Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza
giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.
- La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio,
anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro
vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo
l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
- La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per
appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 62
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli
uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a
prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento
del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura.