Dichiarazione di nascita
E' resa da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra
persona che ha assistito al parto. La dichiarazione può essere resa:
- ENTRO TRE GIORNI dalla nascita, presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
- ENTRO DIECI GIORNI dalla nascita, presso il Comune nel cui territorio è
avvenuto il parto;
I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto sopra,
hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita
nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la
dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa
all'Ufficiale di Stato Civile deve essere corredata da un'attestazione
di avvenuta nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico dell'ospedale
o casa di cura in cui è avvenuto il parto.
Limiti di attribuzione del nome
(Artt. 34 - 35 D.P.R.396 del 3 novembre 2000)
E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un
fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o
vergognosi.
I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza
italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la
estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i
segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere
composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non
superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome
dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati
dall'Ufficiale dello Stato Civile e dall'Ufficiale d'Anagrafe. |