Servizi Demografici Obiezione di coscienza

INFORMAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA A PRESTARE SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO

- Chi può prestare il servizio civile (art. 1 e 2 L. 8/7/1998 n. 230)

La nuova legge definisce l' "obiezione di coscienza" come un diritto soggettivo, diverso dal servizio militare, ma comunque rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria. Non si tratta, quindi, di un beneficio concesso dall'Amministrazione Militare, ma occorre, in ogni caso, presentare una domanda-dichiarazione per l'esercizio del diritto.

Non è possibile esercitare il diritto per coloro che:

  1. risultino titolari di autorizzazioni o di licenze relative alle armi di cui agli artt. 28 e 30 del T.U. della Legge di Pubblica sicurezza;
  2. che abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato;
  3. che siano stati condannati, con sentenza di 1° grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
  4. che siano stati condannati con sentenza di 1° grado per reati non colposi commessi mediante violenza contro le persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
- Cosa comporta la prestazione del servizio civile

Durante la prestazione del servizio civile, l'obiettore, pena il trasferimento presso altra sede, in regione geograficamente non contigua (art. 16):

  1. non può assumere impieghi pubblici e privati, nè iniziare attività professionali;
  2. non può iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

Dopo la prestazione del servizio civile:

  1. vige il divieto permanente di detenere le armi e le munizioni, nonchè di assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e nella commercializzazione delle stesse, anche a mezzo di rappresentanti (art. 15 comma 6°);
  2. è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi (art.15 comma 7° - es. Polizia Municipale, Polizia di Stato ecc.).
  3. il periodo di servizio civile effettivamente prestato viene valutato, nei pubblici concorsi, con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 6 comma 3°).
  4. vige, fino all'età di 45 anni, la soggezione al richiamo in caso di pubblica calamità (art.13 comma 1°).
- Quando presentare la dichiarazione di obiezione

I termini per la presentazione della dichiarazione di obiezione sono i seguenti (art. 4):

  • 15 giorni dalla data della visita di leva, per coloro che verranno dichiarati abili arruolati a partire dal 01.01.1999
  • Coloro che già usufruiscono del rinvio o ritardo per motivi di studio, potranno presentare la domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi.
  • In ogni caso, la presentazione della domanda non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio per i motivi previsti dalla legge.
- Modalità di presentazione della dichiarazione di obiezione

La dichiarazione di obiezione (Mod. SC/1) va presentata al proprio Ufficio Leva (per Bologna: via Castelfidardo 11) o alla Capitaneria di Porto di appartenenza se arruolati nel C.E.M.M., anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (la data di spedizione fa fede quale data di presentazione della domanda).
Se si sceglie la modalità della spedizione, si dovrà allegare una fotocopia, non autenticata, di un documento di identità personale, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
La dichiarazione di obiezione, redatta in carta semplice, deve essere completa di tutte le dichiarazioni richieste e non può essere sottoposta a condizioni; il possesso di eventuali status non conformi alle suddette dichiarazioni, comporta la reiezione della stessa.
In allegato alla dichiarazione ( Mod. SC/E) si può indicare:

  1. l'area vocazionale e il settore di impiego. Le aree vocazionali previste dalla legge 230 del 8.7.98 sono: assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale.
  2. gli enti (fino a dieci) preferiti per lo svolgimento del servizio civile, nell'ambito di una regione prescelta;
  3. l'eventuale richiesta di prestare il servizio civile all'estero, non solamente nei paesi della U.E., o partecipando a missioni umanitarie (art. 9 commi 5-6-7)
- Dopo la presentazione della dichiarazione di obiezione

La presentazione della dichiarazione di obiezione comporta, da parte del Distretto Militare, l'accertamento dell'inesistenza delle condizioni ostative previste.
Tutta la documentazione viene poi inviata al Ministero della Difesa che, successivamente, inoltrerà la dichiarazione di obiezione all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

- Tempi di attesa

Sintetiche precisazioni:

  1. I giovani nati dal 01/01/1981 in poi, che hanno fatto domanda entro 15 giorni dalla data della visita di leva, devono essere assegnati entro 9 mesi dalla fine del trimestre nel quale sono sottoposti a visita;
  2. I giovani nati fino al 31/12/1980, in ritardo per motivi di studio, che hanno presentato o presenteranno domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi, devono essere chiamati entro 9 mesi dalla data di resa disponibilità;
  3. I giovani nati fino al 31/12/1980, che rinunciano espressamente al ritardo per motivi di studio nell'anno in corso, devono essere chiamati entro 9 mesi dalla data di rinuncia al ritardo;
  4. I giovani che hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 14 della L. 230/98 devono essere chiamati entro 9 mesi dalla data della domanda.

Trascorso senza assegnazione il periodo sopraccitato, il giovane viene dispensato.

La mancata decisione da parte del Ministero della Difesa entro il termine di sei mesi, comporta l'accoglimento della domanda (art. 5 comma 2°).

Nel caso di reiezione della domanda, l'obiettore può ricorrere al Pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva.

Modello di domanda

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