Art. 1
Oggetto del regolamento
- Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed
i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507 e successive modificazioni.
Art. 2
Oggetto della tassa
- Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura,
effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle
piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile del Comune.
- Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi
soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con
esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di
carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le
occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste
in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti
in regime di concessione amministrativa.
- La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su
tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi
e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La
tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su
tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione
dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere
sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al
pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al
pubblico e simili.
- Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti
al patrimonio disponibile del Comune.
- Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri
canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi
siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva
del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da
disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima
concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di
servizi.
- Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate
su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il
centro abitato del Comune
Art. 3
Soggetti attivi e passivi
- La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di
concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche
abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente
sottratta all'uso pubblico.
- Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di
concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche
abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita
l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
Art. 4
Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro
contenuto
- Prima di porre in essere le occupazioni di cui al
precedente art.2, i soggetti interessati devono ottenere il
rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
- Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni
devono essere indirizzate per iscritto al Comune e
presentate ai sotto indicati uffici:
- per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e
simili infissi di carattere stabile, al Settore Tecnico;
- per le occupazioni permanenti con distributori di
carburante al Settore Commercio;
- per le occupazioni permanenti poste in essere
attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi
pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello
di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti
a filo con il manto stradale, al Settore Polizia
Municipale;
- per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo
stradale con condutture e cavi, al Settore Tecnico;
- per le occupazioni permanenti, con manufatti od altre
costruzioni di carattere stabile diversi da quelli
indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o
retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, al Settore
Tecnico;
- per le occupazioni temporanee diverse da quelle
esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di
cui al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di
attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e
simili, al Settore Tributi;
- per occupazioni temporanee effettuate con steccati,
ponteggi e simili, al Settore Tecnico;
- Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente
articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di
settore di cui al precedente comma 2, osservando gli
indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta comunale.
- Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio
la concessione deve essere rilasciata al condominio con
l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del
condomino o dei condomini che provvedono
all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore,
con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai
sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono
essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni
di cui sopra.
- Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione
deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse
modalità fissate per l'originaria istanza.
- Per il pagamento della tassa si applica il successivo art.13
comma 3.
- Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla
specifica indicazione del destinatario o dei destinatari
utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- misura esatta dell'occupazione espressa in metri
quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa
è destinata;
- adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la
scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche
quelle di versamento delle rate successive;
- misura del deposito cauzionale, ove previsto.
- Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto
di determinazione della tassa dovuta, sottoscritta dal
dirigente responsabile del settore preposto al rilascio
dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla
concessione.
- Per le occupazioni abusive, gli elementi per la
quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali
di contestazione redatti dal competente pubblico
ufficiale.
Art. 5
Revoca delle concessioni
- Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere
revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime
possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla
restituzione della tassa pagata limitatamente alla quota di essa
riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la
revoca stessa.
- La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti
indicati al precedente art. 4, comma 3.
- La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti
di sospensione emessi ai sensi del successivo art.13, comma 10.
Art. 6
Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.
Graduazione e determinazione della tassa.
- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e
temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile,
effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione
avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un
periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché
uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le
occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20
per cento.
- La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla
quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi
e le altre aree pubbliche sono classificati in due categorie.
- La tassa si determina in base all'effettiva occupazione
espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento
all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa
comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che,
in relazione alla medesima area di riferimento, siano
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le
occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in
ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le
occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione
del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte
eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la
parte eccedente i 1.000 mq.
Art. 7
Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.
Passi carrabili.
- Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni
solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica
sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, entro i
limiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n.
507/1993 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi
soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un
terzo.
Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili
manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili,
nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a
livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta
sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie
metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo
eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo
comma 11.
- In deroga all'art.44 e seguenti del decreto legislativo n.507
del 1993 (L. n.549 del 28/12/1995), la tassa non si applica ai
passi carrabili. La tassa è dovuta solo da coloro che richiedono
il rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza dei
passi carrabili e degli accessi ed è determinata in misura pari
alla tariffa ordinaria ridotta del 50%+10%.
- Sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal
Comune o dal privato, costituiti generalmente da listoni di pietra
o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei
marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa
a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa
va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
- Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo
pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da
parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per
l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la
cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
- In deroga all'art.44, comma 2, del decreto legislativo n.507
del 1993 (L. n.410 del 29/11/1997) non sono soggette alla tassa le
occupazioni di suolo pubblico con tende o simili, fisse e
retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Art. 8
Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.
- Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla
superficie effettiva occupata ed è graduata, nell'ambito delle
categorie previste dal precedente art.6, comma 3, in rapporto alla
durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e
per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle
indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni
caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni
la tariffa è ridotta del 30 per cento.
- La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva
occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate
dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 D.Lgs.
15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni; la tariffa oraria è
determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa
giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono
computate come ora intera.
Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la
tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta
ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non
possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di
riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni
riduzione, a euro 0,08 al metro quadrato per giorno.
- Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, la tassa è aumentata del 20 per cento.
- Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per
cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto.
Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento
le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le
tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al
successivo art.9.
- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio
dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
- Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni
politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria
ridotta dell'80 per cento.
- Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al
successivo art.10, di durata non inferiore a un mese o che si
verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50
per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai
precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.
- Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori
commerciali titolari di autorizzazione di Tipo A (commercio su
aree pubbliche con posteggio), la tassa è determinata sulla base
delle tariffe ordinarie computando al massimo 250 giornate
lavorative annue, tenuto conto dell'inutilizzo della concessione
per festività, ferie o qualsiasi altro evento impeditivo.
Art. 9
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati
all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle
reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate
alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art.10,
comma 6.
- Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a
proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove,
tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle
condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i
marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie
appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli
utenti.
Art. 10
Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione
del sottosuolo e soprassuolo.
- La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo
stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui
all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base
alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette
a servitù di pubblico passaggio.
- La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come
indicato dall'art.54 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive
modificazioni.
- Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie
sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli
impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri
di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità
di cui al precitato art.54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e
successive modificazioni.
- Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o
allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non
si applica.
- Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi
carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal
precedente art.8, è applicata in misura forfettaria in base alle
tariffe approvate come indicato dall'art.54 del D.Lgs. 15.12.1997
n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie
di seguito indicate:
- per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si
applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la
tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori
al chilometro lineare;
- per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la
tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per
cento;
- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180
giorni: 50 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per
cento.
- Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione
di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di
attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è
determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti
dall'art.63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e
successive modificazioni, in euro 0,65 per utente. Per gli anni
successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno
precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima
applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla
rivalutazione annuale di cui sopra.
Art. 11
Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di
distribuzione
automatica. Determinazione della tassa.
- Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e
dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del
suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base
alle tariffe approvate dalla Giunta comunale entro i limiti
stabiliti dall'art.48 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive
modificazioni.
- La tassa per le occupazioni di cui al comma 1 è graduata in
relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine
il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località
individuate con deliberazione della Giunta comunale:
- La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di
un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila
litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va
aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille
litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della
capacità.
- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi
sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro,
la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene
applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità
maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri
degli altri serbatoi.
- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi
autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente
per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata
con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,
dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi
sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che
insiste su di una superficie non superiore a quattro metri
quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente
occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o
decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le
occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati,
comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di
cui al precedente art.7. Per i passi carrabili di accesso ad
impianti per la distribuzione di carburanti la tassa non si
applica, ai sensi del precedente art. 7, comma 2.
- Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la
distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione
automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande,
dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti
degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o
soprassuolo comunale è dovuto una tassa annuale sulla base della
tariffa approvata dalla Giunta comunale, come indicato dall'art.48
D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
- La tassa è graduata in relazione a quanto indicato al
precedente comma 2.
Art. 12
Esenzioni
Sono esenti dalla tassa:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni,
Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per
l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari
dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la
circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di
pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene
di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di
trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a
trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse
assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella
stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al
carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei
casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o
successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della
concessione medesima, al Comune o alla provincia;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili, salve le disposizioni di cui al
precedente art.7 comma 2;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro
i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere
politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
Art. 13
Versamento della tassa
- Per le occupazioni permanenti, il dirigente responsabile del
settore concedente deve inviare copia dell'atto di concessione al
dirigente responsabile del Settore tributi, che è competente per
il procedimento relativo alla riscossione della tassa.
- Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve
presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta
comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per
l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti
in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è
tenuto il subentrante.
- Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della
tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione
che determinino un maggiore o minore ammontare del canone
medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
- Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento,
il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di
gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi
nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il
mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in
diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento
della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici
per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica
soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti
individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante
versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune,
ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di
riscossione, al concessionario del Comune.
- I concessionari, per il pagamento della tassa, dovranno
utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune
o altra modalità dallo stesso indicata.
- Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del
settore concedente è competente per il procedimento relativo alla
riscossione della tassa. Il pagamento della tassa è da effettuarsi
non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni
medesime.
- Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora
l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 11,00 per le
occupazioni permanenti e euro 3 per le occupazioni temporanee.
- Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone
d'importo complessivo superiore a euro 258,00 è consentito il
pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e
ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva
ai termini di scadenza più sopra indicati.
- Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite
comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il
pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal
dirigente responsabile del settore competente al rilascio
dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art.4.
Art. 14
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- I dirigenti responsabili dei settori di cui al precedente art.4,
comma 2, controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei
dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione
o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art.4, provvedono
alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo,
notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un
invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del
canone e relativi interessi e sanzioni.
- L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale.
- Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi
indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel
termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le
procedure di cui al comma 6 dell'art.52 D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e
successive modifiche ed integrazioni.
- I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono
richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle
somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di
prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90
giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme
rimborsate spettano gli interessi moratori, a decorrere dalla data
dell'eseguito pagamento.
Art. 15
Sanzioni e interessi
- Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della
tassa dovuta, con un minimo di euro 52,00.
- Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta
al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o
l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla
determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 52,00 a
euro 258,00.
- Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa,
se dovuta, e della sanzione.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli
interessi moratori in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre
compiuto.
- La sanzione indicata ai commi 1 e 2 si applica congiuntamente
a quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse
risultino dovute.
Art. 16
Classificazione delle strade
- Ai fini dell'applicazione della tassa, sia per le occupazioni
di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade
del Comune sono classificate in n.2 categorie, corrispondenti alle
zone censuarie.
- Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la
tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è
ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria.
Art. 17
Funzionario responsabile
- Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un
funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità
locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario
responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
- Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al
comma 1 spettano al concessionario.
Art. 18
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.
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