Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e
verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto
rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la
quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che
si concludono con la notificazione al contribuente interessato di
un apposito avviso;
- per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo
previste dalla legge o dal regolamento;
- per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il
contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o
di regolamento;
- per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla
Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- per "Regolamento", il presente regolamento generale delle
entrate tributarie comunali;
- per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio,
rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui
risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la
responsabilità della gestione delle attività proprie del settore,
servizio o ufficio comunale;
- per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque,
l'entrata avente natura tributaria.
Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà
regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed
il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini
dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con
particolare riguardo alle attività di accertamento, anche
istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon
andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del
tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia,
economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto
di collaborazione con il contribuente.
- Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito
regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del
presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
- Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione
delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla
determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli
tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
Articolo 3 - Entrate tributarie comunali
- Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal
presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse,
diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed
applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che
saranno applicate in base a legge futura.
- L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità.
Articolo 4 - Agevolazioni tributarie
- Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le
disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
- Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali
successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per la cui
applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si
intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione
di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale
nell'ipotesi in cui la legge non ne preveda l'obbligatorietà.
- Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può stabilire
riduzioni dei tributi comunali per associazioni di promozione
sociale, enti no profit, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di
volontariato e soggetti in particolari condizioni.
- In sede di prima applicazione e con decorrenza 1° gennaio 2002
si applicheranno, fino a diversa determinazione del Consiglio, le
riduzioni previste con la delibera del Consiglio Comunale n.21 del
01/06/2001.
- L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dagli
interessati (per le ONLUS dal rappresentante legale
dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante
l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il
Ministero delle finanze) da presentarsi entro il 30 aprile di ogni
anno ed ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Non si
fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto
già iscritto a ruolo.
- Solo per le agevolazioni previste per l'anno 2002 il termine
per la presentazione delle richieste scade il 31/12/2001.
- Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della
concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica
certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in
genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è
ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza
del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta
ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale
documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine
stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà
essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione
inderogabile.
Articolo 5 - Aliquote e tariffe
- Il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda delle proprie
competenze, determina le aliquote e le tariffe delle entrate
tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
- La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote
e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o
comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario.
- In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di
cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e
tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.
Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 6 - Forma di gestione
- Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma
di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'art.52,
comma 5, del D.Lgs. n. 446/97, privilegiando possibilmente la
gestione diretta. Qualora risulti impossibile o economicamente
svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a
terzi, il Comune può valutare la possibilità di ricorrere alla
gestione associata.
- Non necessita nessuna deliberazione qualora il Comune intenda
gestire il tributo direttamente.
- La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve
rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità,
regolarità, efficienza e collaborazione con i cittadini.
- Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate
nel precedente comma 3 debbono risultare da apposita documentata
Relazione del Responsabile del Servizio, contenente il piano
economico ed organizzativo riferito ad ogni singolo tributo.
Debbono inoltre essere stabilite opportune forme di controllo
circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione
prescelta.
- Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire
l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il
Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando
soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto
in possesso dei requisiti tecnico - economici. Qualora i medesimi
soggetti siano obbligati all'iscrizione all'albo istituto ai sensi
dell'art.53 del D.Lgs. N. 446/97, dovranno darne prova con
l'esibizione di apposito certificato rilasciato dal Ministero
delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si
svolge la gara.
- E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti,
privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'art.52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997
ovvero non iscritti all'albo di cui al precedente comma,
l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'art.1,
lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica,
finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o
capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà
essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di
capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende
impiegare.
- L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri
aggiuntivi per il contribuente.
Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo
- Il funzionario responsabile del servizio tributi viene
nominato dal Sindaco ai sensi dell'art.109 comma 2 del D.Lgs 18
agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali. Il funzionario del servizio tributi perciò stesso
diventa funzionario responsabile per ogni tributo di competenza
del Comune.
- In particolare, il funzionario designato responsabile del
tributo:
- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione
dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo,
verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle
sanzioni;
- sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i
provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune
verso l'esterno;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche
coattiva;
- dispone i rimborsi;
- cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
- all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come
disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti
riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e
controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario in
merito all'applicazione dei tributi mentre, conformemente a quanto
disposto dal capitolato d'oneri, per quanto riguarda i versamenti
e gli aspetti contabili provvede il Servizio Bilancio tramite il
Responsabile delle entrate;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai
regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
- In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte
di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal
responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.
Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI
Articolo 8 - Dichiarazione tributaria
- Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare
la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e
nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
- La dichiarazione, salvo i casi in cui è previsto l'uso di
modelli ministeriali, deve essere redatta sui modelli predisposti
dall'ufficio comunale.
- In caso di presentazione di dichiarazione priva della
sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale
avviso di contestazione della violazione formale, invita il
soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30
giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel
termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli
effetti, anche sanzionatori.
- Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la
dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al
rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della
regolarizzazione.
Articolo 9 - Attività di controllo
- L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle
dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono
al contribuente per legge o regolamento.
- Spetta alla Giunta comunale, con l'approvazione del Piano
esecutivo di gestione, decidere le azioni di controllo annuale
relativamente ai singoli tributi.
- In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo
deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità
dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché
della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla
potenzialità della struttura organizzativa.
- Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di
controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o
errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima
di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non
emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per
informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà
utilizzare.
- Al personale addetto al servizio tributi possono essere
attribuiti compensi incentivanti, avvalendosi della facoltà
prevista dall'art.59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
446/1997, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del
Comune nonché per migliorarne l'efficienza e l'efficacia,
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge n. 662
del 23 dicembre 1996.
Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei
tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati
richiesti dall'ufficio tributario o dal Concessionario
nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario
responsabile informa, tramite il Segretario generale, la
Conferenza dei Dirigenti che adotta i necessari provvedimenti.
- In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono
i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di
rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati
di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di
aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e,
comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali,
sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio
tributario, con modalità da concordare. Ai medesimi uffici può
essere richiesto di divulgare agli utenti che ai medesimi si
rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e
questionari già predisposti dall'ufficio tributario.
Articolo 11 - Rapporti con il contribuente
- Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad
instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine
di facilitarlo negli adempimenti di legge.
Articolo 12 - Diritto di interpello
- Il contribuente o chi per lui (centro di assistenza fiscale,
consulente, ...ecc.) mediante richiesta scritta, ha il diritto di
interpellare il Servizio tributi in ordine alla interpretazione e
alle modalità di applicazione di leggi e di atti aventi forza di
legge, di atti deliberativi e di norme regolamentari.
- Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento
della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al
richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente
scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è
data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta.
Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della
risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute
variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
- In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma
precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente
alla fattispecie oggetto dell'interpello.
- In ogni caso, la risposta fornita al singolo contribuente ha
valore unicamente nei confronti di quel contribuente e non può
essere estesa ad altri casi.
Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 13 - Avviso di accertamento e liquidazione
- Mediante motivato avviso d'accertamento e liquidazione, il
Comune:
- provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo
incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal
contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà,
incompletezza o inesattezza;
- provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa
presentazione della dichiarazione;
- recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
- L'avviso d'accertamento e liquidazione dev'essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo se la
legge non dispone termini più ampi.
- Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri
atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante
strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la
sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del
funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra
e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di
sigilli, timbri e simili comunque previsti.
Articolo 14 - Notificazione a mezzo posta
- La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge
devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata
anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo
raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
- Se il contribuente è presente di persona presso i locali
dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita
mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di
persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso,
assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 15 - Contenzioso
- Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del
proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce,
riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso,
promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista
nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire
l'organizzazione dell'attività processuale.
- La costituzione in giudizio avviene nelle forme previste dallo
Statuto Comunale o in mancanza dagli atti generali di
programmazione della Giunta Comunale.
- In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal
Sindaco o dal suo delegato.
- Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente
disposto nella costituzione in giudizio di cui al comma 2, il
Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in
caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può
farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
- E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di
gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento
contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il
rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito
della controversia.
- Per le controversie tributarie, che rivestono importanti
questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza
economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a
professionista esterno.
Articolo 16 - L'autotutela
- Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle
modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di
parte, può procedere:
- all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti,
riconosciuti illegittimi o errati;
- alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di
opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento
delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo
alla emanazione del provvedimento medesimo.
- In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o
di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa
parte l'ufficio tributario.
- Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere
adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al
destinatario dell'atto.
- In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è
possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e
del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a
raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare
delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora
da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il
funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse
del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in
tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone
comunicazione al contribuente e al Sindaco o suo delegato per
l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo
giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
- In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto
definitivo, il funzionario responsabile può procedere
all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto,
quali, tra le altre:
- errore di persona o di soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto
impositivo;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i
termini di decadenza;
- errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni,
detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per
motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato,
favorevole al Comune.
Articolo 17 - Accertamento con adesione
- Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente,
improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale
elemento deflativo del contenzioso, viene predisposto un apposito
regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con
adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.
- In fase di prima applicazione e fino a diversa determinazione
del Consiglio Comunale si applicano le norme di cui al regolamento
approvato con delibera consiliare n.34 del 10/12/1998.
- L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la
composizione dalla pretesa tributaria del Comune in
contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come
espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi
sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione
tributaria.
Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI
Articolo 18 - Riscossione
- Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono
definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel
caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione,
si intendono applicate le norme di Legge.
- In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno
stesso in cui li contribuente, o chi per esso, effettua il
versamento all'incaricato della riscossione.
- La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene
attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole
entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14
aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al Concessionario del
servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la
procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con
D.P.R. 28/1/1988, n. 43.
- E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui
all'art. 52, comma 5, lett. B), del D.Lgs. 446/97, la firma
dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai
sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva
delle entrate comunali, anche non tributarie con l'esclusione
delle sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale, se il relativo
regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al
Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati
sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che
gestiscono le entrate suddette, e corredata da dichiarazione,
sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del
titolo giuridico per la riscossione.
- Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è
apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario
designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione
se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile
del tributo se trattasi di entrata tributaria.
- Il Servizio tributi provvede, nel rispetto dei termini di
legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al
Concessionario del servizio della riscossione, compilando e
sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.
Articolo 19 - Sospensione e dilazione dei termini
- Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di
versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono
essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie
di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da
particolari situazioni di disagio economico e individuate con
criteri precisati nella deliberazione medesima.
- Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta
dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se
trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate
mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa
applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi
legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il
debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del
debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non
adempita.
- Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate
bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma
3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
- La Giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro
i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni
dei singoli tributi purché vi sia adeguata motivazione che
giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno
precedente.
Articolo 20 - Rimborsi
- Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate
e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo
caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che
accerta o conferma il diritto medesimo, con l'eccezione della
tassa rifiuti per cui si applicano le norme di legge.
- Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia
conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui
all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del
provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
- La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dev'essere
motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto
pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di
presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della
medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale,
ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento
entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla
restituzione.
- In caso di richiesta di chiarimenti o documentazione necessari
a comprovare il diritto alla restituzione, il suddetto termine si
interrompe, per riprendere dalla data in cui vengono forniti i
chiarimenti ovvero prodotta la documentazione richiesta.
- Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria
ai sensi dell'art.1282 del codice civile; per cui producono
interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura
stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è
stato effettuato il pagamento delle somme medesime.
Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali
interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui
all'art.2984 del c.c..
Articolo 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Ai sensi dell'art.17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127,
non si procede alla riscossione volontaria delle entrate
tributarie ed a recupero coattivo delle entrate che, riferite al
debitore, non superino singolarmente l'importo complessivo di L.20.000
annue, in considerazione delle attività istruttorie e di
accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per
pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di
riscossione.
- Ai sensi dell'art.17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127,
per tutte le entrate tributarie non si procede al rimborso di
somme non dovute complessivamente inferiori all'importo di lire
20.000 annue.
- Il limite di cui al comma 1 e al comma 2 si intende
comprensivo di eventuali addizionali e al netto di sanzioni,
interessi ed altri accessori gravanti sul tributo.
- Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è
esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non
procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla
riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di
rimborso.
Titolo IV - SANZIONI
Articolo 22 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 18/12/1997, n.472, sono
individuati i seguenti criteri per la determinazione delle
sanzioni tributarie non penali nei limiti minimi e massimi
previsti dalla legge, avuto particolare riguardo per l'opera
svolta dal contribuente per eliminare o attenuare le conseguenze
dell'infrazione, per la gravità della violazione nonché per la
condotta dell'agente:
- applicazione della sanzione nella misura minima prevista
dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza
direttamente dal contribuente;
- graduazione della sanzione per infedele denuncia in misure
superiori al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e
constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è
costituita dal rapporto tra il tributo evaso e il tributo
complessivamente dovuto;
- graduazione della sanzione per omessa denuncia in misure
superiori al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve
constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è
stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria
dal mancato adempimento dell'obbligazione imposto dalla legge,
che è minore nei casi in cui venga omessa la
denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga
omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
- individuazione di maggiorazioni per violazioni commesse con
colpa grave o dolo;
- applicazione della sanzione in misura intermedia per il
mancato o infedele adempimento a fronte di richieste
legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di
collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;
- esclusione delle sanzioni per le violazioni formali non
incidenti sulla determinazione del tributo;
- Al fine di favorire altresì gli adempimenti tardivi, ci si
avvale della facoltà prevista dal comma 5 dell'art.13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per integrare quanto
previsto in materia di ravvedimento operoso.
- La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata
già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
- a due terzi nei casi di mancato o parziale pagamento del
tributo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine
previsto dall'art.13, comma 1, lettera b) del decreto 472/97,
(un anno dalla scadenza);
- ad un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, diverse da quelle del punto a), anche se
incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
avviene tardivamente oltre il termine previsto dall'art.13,
comma 1, lettera b) del decreto 472/97, (un anno dalla
scadenza). Si può regolarizzare anche l'omessa denuncia.
- Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le
attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a
titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione
delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive,
l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di
deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati
dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche
e simili, incertezza della normativa, ...).
Articolo 23 - Sanzioni per omessa dichiarazione
- In caso di OMESSA DICHIARAZIONE O DENUNCIA vengono applicate
le seguenti sanzioni:
- VIOLAZIONI SANZIONI (tra il 100% ed il 200%)
- Omessa presentazione della denuncia di variazione 130% del
maggiore tributo dovuto
- Omessa presentazione della dichiarazione/denuncia originaria
160% del maggiore tributo dovuto
- Le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate di 10 e 20 punti
percentuali se le violazioni sono commesse rispettivamente con
colpa grave e dolo
Articolo 24 - Sanzioni per infedele dichiarazione
- In caso di INFEDELE DICHIARAZIONE vengono applicate le
seguenti sanzioni:
- VIOLAZIONI SANZIONI (tra il 50% e il 100%)
- Tributo evaso inferiore o uguale al 50% del tributo
complessivamente dovuto 60% del maggior tributo dovuto
- Tributo evaso superiore al 50% del tributo complessivamente
dovuto 80% del maggior tributo dovuto
Articolo 25 - Cause di non punibilità
- Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo
risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti
errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si
procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a
seguito del maggior tributo risultante.
Titolo V - NORME FINALI
Articolo 26 - Norme finali
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni di legge vigenti.
- E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con
quelle del presente regolamento.
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