Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione;
Visto l'articolo
di legge finanziaria per il 2003, che autorizza gli enti locali a
disciplinare la definizione agevolata dei rapporti tributari
mediante la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse
nonché la riduzione o l'esclusione dei relativi interessi e
sanzioni;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui
all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
Approva
il seguente
regolamento:
Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Imposta comunale sulla pubblicità;
- Diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Imposta comunale sulle attività produttive;
Articolo 2
OGGETTO
- Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle
violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materie di cui
all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.
- L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo
per rimborsi di somme eventualmente già versate.
Articolo 3
VIOLAZIONE OGGETTO DELLA DEFINIZIONE
- Salvo quanto disposto ai commi 3, 4 e 5, possono essere
definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di
interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002,
attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non
adempiuti o irregolarmente adempiuti.
- La definizione avviene mediante la presentazione di apposita
istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con
la quale si chiede la definizione agevolata del rapporto
tributario, con l'indicazione delle annualità, nonché delle
dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli
entro il 31/05/2003, su modelli conformi a quelli adottati
dall'Ente. L'istanza di adesione al condono, debitamente
sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o - per
quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili - da uno dei
contitolari, può essere presentata al comune o spedita per posta
con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento. L'istanza
dovrà contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle
somme versate a titolo di definizione agevolata e gli estremi del
versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale
all'istanza di definizione.
- Se la violazione concerne la dichiarazione e/o il versamento
dell'imposta comunale sugli immobili relativa alle aree
fabbricabili, essa può essere definita con il pagamento di metà
dell'imposta o della maggior imposta dovuta.
- Se la violazione concerne la dichiarazione e/o il versamento
agli effetti della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
relativa agli Istituti Scolastici, agli Uffici Giudiziari ed agli
Istituti Religiosi essa può essere definita con il pagamento della
somma forfetaria di Euro 12,00 (dodici/00) per ogni annualità. Le
violazioni inerenti alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani relativi alle concessioni di aree del demanio marittimo
possono essere definite con il pagamento delle seguenti somme:
- Per superfici fino a mq 1.000 € 150,00 per ogni annualità;
- Per superfici da mq 1.000 a mq 2.000 € 300,00 per ogni
annualità;
- Per superfici da mq 2.000 a mq 3.000 € 400,00 per ogni
annualità;
- Per superfici superiori a mq 3.000 € 500,00 per ogni
annualità.
- Se la violazione concerne la dichiarazione e/o il versamento
agli effetti della tassa sull'occupazione di suolo pubblico con
tende aggettanti o simili, fisse e retrattili, o relativa ai passi
carrabili, esso può essere definito con il pagamento della somma
forfetaria complessiva di Euro 12,00 (dodici/00) per tutte le
annualità dovute.
Articolo 4
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DERIVANTI DA ATTI D'IMPOSIZIONE EMESSI DAL
COMUNE
- Salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, gli avvisi
d'accertamento e di liquidazione notificati entro la data di
approvazione del presente regolamento, ancorché divenuti
definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal
pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere
definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata,
con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
- Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione
di aree fabbricabili soggette all'imposta comunale sugli immobili,
esso può essere definito con il pagamento di metà dell'imposta o
della maggior imposta accertata con abbuono degli interessi e
delle sanzioni.
- Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione
agli effetti della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
relativa agli Istituti Scolastici, agli Uffici Giudiziari ed agli
Istituti Religiosi esso può essere definito con il pagamento della
somma forfetaria di Euro 12,00 (dodici/00) per ogni annualità. Gli
accertamenti inerenti alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani relativi alle concessioni di aree del demanio marittimo
possono essere definiti con il pagamento delle seguenti somme:
- Per superfici fino a mq 1.000 € 150,00 per ogni annualità;
- Per superfici da mq 1.000 a mq 2.000 € 300,00 per ogni
annualità;
- Per superfici da mq 2.000 a mq 3.000 € 400,00 per ogni
annualità;
- Per superfici superiori a mq 3.000 € 500,00 per ogni
annualità.
- Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione
agli effetti della tassa sull'occupazione di suolo pubblico con
tende aggettanti o simili, fisse e retrattili, o relativa ai passi
carrabili esso può essere definito con il pagamento della somma
forfetaria complessiva di Euro 12,00 (dodici/00) per tutte le
annualità dovute.
- La presentazione dell'istanza ed il pagamento dei tributi,
definiti ai sensi del presente articolo, deve avvenire entro il
31/05/2003. Ai fini della definizione il contribuente od il
coobbligato solidale deve presentare o spedire al comune
un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione allegando copia
di quest'ultimo. L'istanza dovrà contenere, inoltre, a pena
d'inammissibilità, l'indicazione delle somme versate a titolo di
definizione agevolata e gli estremi del versamento eseguito la cui
attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
Articolo 5
SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI, RIPRESA DEL PROCESSO
ED ESTINZIONE DELLA LITE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
- La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente
comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in
qualunque stato o grado questo sia eventualmente pendente e può
essere definito con il pagamento dell'imposta o della tassa
ridotta al 25%.
- A tal fine il contribuente dovrà presentare al giudice presso
il quale pende il procedimento una domanda di sospensione,
corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente,
e della relativa ricevuta di presentazione.
- Il procedimento è sospeso per la durata di un anno, o di due
anni se si tratta di tassa sui rifiuti solidi urbani.
- Conclusasi la durata della sospensione, il comune comunicherà
al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del
contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.
Articolo 6
SGRAVIO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO
ANNULLAMENTO DI INGIUNZIONI E LORO RITIRO DEGLI UFFICIALI
GIUDIZIARI.
- Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'articolo 4,
commi terzo, quarto e quinto, il comune dispone lo sgravio delle
somme eventualmente già iscritte a ruolo.
- Se invece del ruolo sono state emesse ingiunzioni ai sensi del
Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, queste sono annullate; se
depositate presso l'ufficio degli ufficiali giudiziari per i
conseguenti atti esecutivi, sono ritirate non oltre 30 giorni
dalla presentazione delle istanze.
Articolo 7
PAGAMENTO DEI TRIBUTI
- I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono
pagati mediante versamento su conto corrente postale intestato
alla tesoreria comunale la cui attestazione deve essere allegata
in originale all'istanza di definizione agevolata.
- Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di
definizione agevolata è pari o superiore a Euro 500,00
(cinquecento/00), il versamento può essere eseguito in n°3 rate di
pari importo aventi le seguenti scadenze: 31/05/2003; 30/09/2003;
31/12/2003. In questa ipotesi il pagamento della prima rata
perfeziona la definizione agevolata e le rate successivamente alla
prima, eventualmente non versate, sono riscosse coattivamente a
mezzo ruolo o con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14
aprile 1910 n.639.
Articolo 8
AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO
- La giunta è delegata ad approvare un regolamento per
l'eventuale affidamento a terzi della gestione dei servizi
prestati da questo regolamento.
- La giunta può fissare un compenso incentivante al personale
dell'ufficio tributi pari al 1% (uno per cento) delle riscossioni
effettive, per le maggiori prestazioni effettuate.
Articolo 9
RIGETTO DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
- Il comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di
definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve
darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato a
cura dei messi comunali o con raccomandata con avviso di
ricevimento, non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla
presentazione dell'istanza.
- Decorso tale termine, l'istanza si intende accolta a tutti gli
effetti.
Articolo 10
DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI
- Relativamente a ruoli formati dal comune, a seguito di avvisi
di accertamento o liquidazione, e resi esecutivi entro il
31/12/2002, i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
- di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a
ruolo;
- delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso
per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente
effettuate.
- Sulla base delle istanze prodotte, il comune dispone il
discarico del 75% delle somme iscritte a ruolo.
Articolo 11
NORME TRANSITORIE E FINALI
- Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1°
gennaio 2003 ed è pubblicato mediante affissione all'albo
pretorio.
- Il Funzionario del servizio tributario è delegato a darvi
pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia
richiesta, ed anche a mezzo internet, affissioni, stampa locale e
di emittenti radiofoniche e televisive locali
- Copia del presente regolamento è trasmessa alla commissione
tributaria provinciale e regionale, al giudice di pace ed al
tribunale.
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